Cosa fare in caso in cui un appaltatore si ritrovi a dover far fronte da una sospensione dei lavori illegittima?
Ricordiamo che la sospensione lavori è regolata dall’articolo 158 del Regolamento Dpr 207/2010.
Si fa ricorso alla stessa, qualora vi siano cause,accertate dal Direttore dei Lavori, che impediscano l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte.
Essa spesso è illegittima, specialmente nei casi in cui non ricorrano le cause previste dal comma 1 dall’articolo 159 del Regolamento Dpr 207/2010, ovvero nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di circostanze speciali.
Pertanto, al cospetto di una sospensione illegittima, l’Appaltatore può ricorrere all’iscrizione di una Riserva dell’Impresa.
L’atto su cui iscrivere la Riserva è il verbale di sospensione dei lavori.
Su tale atto, vanno iscritti i fatti e le ragioni, ma non possono quantizzarsi i danni, visto che l’esatta quantificazione degli stessi, è possibile redigerla alla cessazione dei fatti che hanno determinato la sospensione.
Pertanto, solo all’atto della ripresa dei lavori, è possibile quantizzare esattamente il risarcimento preteso.
Tale quantizzazione andrebbe pertanto trascritta sul primo atto utile, che è appunto il verbale di ripresa dei lavori.
Inoltre la stessa quantizzazione del danno subito dall’Appaltatore va analogamente trascritta sul registro di contabilità del primo stato di avanzamento utile dopo la sospensione dei lavori.
Rimandiamo ad un prossimo approfondimento il calcolo per la quantizzazione del danno subito dall’Appaltatore per una sospensione illegittima.
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