
Con la risposta al quesito 4187 del 21.4.2026 il Servizio di Supporto Giuridico del Mit ha chiarito la garanzia riguardante la trattenuta dello 0,5%, sugli appalti previsto dalla vigente normativa. In particolare il quesito richiedeva se la garanzia sulla rata di saldo prevista al comma 9 dell’articolo 117 del Codice dei Contratti, debba risultare pari all’importo dello stato di avanzamento conforme al finale ovvero alla sola quota pari allo 0,5%? La risposta al quesito data dal Servizio di Supporto Giuridico del Mit è che La ritenuta dello 0,5%, prevista dal comma 6 dell’articolo 11, del Decreto Legislativo 36/2023, ha la finalità di garantire il rispetto degli obblighi contributivi e retributivi dei lavoratori da parte dell’appaltatore. Per cui la stessa ritenuta trattenuta come cauzione, dall’ente appaltante sui pagamenti progressivi, e svincolabile solo con l‘approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, nonché con il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
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