Il Decreto Legge 192/2014 ha prorogato ancora e fino al 31.12.2016 la corresponsione dell’anticipazione sugli appalti.
Lo stesso Decreto Legge, ha anche previsto che detta anticipazione sia paria al 20% del contratto di appalto, (fino al 31.12.2014 era del 10%) e ritorni ad essere del 10% per il periodo che va dall’1.1.2016 al 31.12.2016.
La corresponsione della suddetta anticipazione è obbligatoria per la stazione appaltante , la norma è valida per tutti i contratti di appalto inerenti lavori disciplinati secondo il D. Lgs 12.4.2006 n°163 (Codice dei Contratti) per quei lavori le cui gare di affidamento siano state bandite o avviate altre procedure di affidamento in data successiva alla conversione in Legge( dall’1.3.15).
Ricordiamo anche, che la ritardata o mancata corresponsione di detta anticipazione, comporta ai sensi dell’articolo dell’art. 1282 del Codice civile, la corresponsione di interessi, ed inoltre l’impresa appaltatrice è tenuta alla restituzione delle quote riconosciute come anticipazione ed i relativi interessi qualora la stessa proceda con ritardo sui tempi contrattuali.
Rimandiamo all’articolo sotto indicato i dettagli per le garanzie dell’appaltatore e del recupero delle somme erogate dalla Stazione Appaltante.
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