
Durante l’esecuzione di lavori commissionati da un comune, una porzione di una muratura portante è crollata procurando a tre dei sette operai presenti sul cantiere le lesioni personali che sono diventati capo di imputazione per il Direttore Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza. Infatti, l’incidente è stato ritenuto in relazione causale con la condotta omissiva del direttore dei lavori e del coordinatore per la sicurezza, in ragione delle carenze riscontrate nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e nel piano operativo di sicurezza (POS).
Il ricorso del Direttore dei Lavori
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione, il Direttore dei Lavori, formulando i seguenti motivi:
La figura del Direttore dei Lavori, “si distingue dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) che si impegna verso il committente a verificare l’applicazione del PSC da parte delle imprese esecutrici, nonché l’idoneità del POS”. Per cui, “i giudici di merito, confondendo le due figure, hanno attribuito al direttore dei lavori compiti che, invece, spettavano al coordinatore per la sicurezza” ….”la responsabilità del direttore dei lavori è ipotizzabile solo qualora vi sia stata un’ingerenza nella gestione operativa dell’appaltatore, tale da eccedere i limiti della vigilanza tecnica e della verifica dell’opera”
Inoltre “si evidenzia in ricorso che l’architetto A.A. convenne con il preposto della società esecutrice e con il coordinatore per la sicurezza di eseguire gli interventi di volta in volta su tratti lineari non superiori a 2 metri di scavo; tali indicazioni, date verbalmente, furono inizialmente rispettate, tranne nella giornata in cui si verificò il crollo, allorquando su indicazione del preposto si operò su una porzione più ampia, fino a 4 metri”.
“I giudici di merito, valorizzando le conclusioni cui è giunto il perito nominato dal Tribunale, hanno individuato la causa del crollo nella mancata puntellatura della parete, ancor più necessaria, ove si consideri la particolare ampiezza del tratto su cui si stava operando e l’utilizzo in concreto di martelletti demolitori” e che “Per l’esecuzione di tali delicati compiti il PSC prevedeva, in maniera generica, l’adeguata puntellatura delle zone, mentre invece il POS dell’impresa affidataria non forniva alcuna indicazione specifica in ordine alle concrete modalità di esecuzione dei lavori”.
LA colpa è del Direttore Lavori o del Coordinatore per la Sicurezza
Per quanto riguarda l’analisi di quanto successo, si rilevava, la condotta omissiva del Direttore dei Lavori , che avrebbe dovuto integrare le previsioni contenute nel PSC, e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) che avrebbe dovuto disciplinare nel PSC la specifica fase lavorativa, e rilevare l’inidoneità del POS dell’impresa affidataria.
Per quanto riguarda l’organizzazione la disciplina prevede che per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le Stazioni Appaltanti individuano, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori.
La Sentenza in merito alle funzioni del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza
La funzione del Direttore Lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. Vediamo quuali sono le attività del Direttore Lavori:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, dell’articolo 105.
Diversamente per la Sicurezza del Cantiere il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella parte dedicata ai cantieri temporanei o mobili, evidenzia delle figure generali di debitori di sicurezza ovvero:
• Il datore di lavoro (affidatario/esecutore), Il
• Il dirigente (direttore di cantiere) e preposto (capo cantiere);
• Il committente;
• Il responsabile dei lavori;
• Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
• Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione allo scopo di far fronte ai rischi aggiuntivi derivanti dalla condivisione, da parte di diverse imprese, di un medesimo contesto lavorativo.
Per cui il direttore dei lavori, figura necessaria negli appalti pubblici e per le opere strutturali negli appalti privati, svolge compiti di supervisione tecnica, verificando e controllando, nell’interesse del committente, la corretta esecuzione dei lavori da parte dell’impresa esecutrice. Per cui diventa difficile che il direttore dei lavori possa essere chiamato a rispondere di un infortunio sul lavoro.
Quando il direttore dei lavori risponde di un infortunio in cantiere?
Nel dettaglio, il direttore dei lavori nominato dal committente, normalmente, svolge una funzione limitata alla sorveglianza tecnica, attinente all’esecuzione del progetto, per cui, risponde dell’infortunio subito dal lavoratore solo se è accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere. Questo ad esempio succede quando al direttore dei lavori viene affidato il compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze in virtù di una particolare clausola inserita nel contratto di appalto o qualora, per fatti concludenti, risulti in altro modo una sua concreta ingerenza nell’organizzazione del lavoro.
Chi risponde delle norme antinfortunistiche?
Per cui, i destinatari delle norme antinfortunistiche sono da ritenersi: i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell’esecuzione fedele del capitolato di appalto nell’interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere.
Per cui sono stati confermati sia dal Tribunale, sia dalla Corte di appello, attribuendo al direttore dei lavori le insufficienze del contenuto del PSC e del POS; documenti che, invece, sono riferibili al coordinatore per la sicurezza ed al datore di lavoro
Per cui, non può imputarsi al Direttore dei Lavori l’inosservanza dell’articolo 151 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, trattandosi di norma che dettaglia ulteriormente il contenuto del POS e del PSC, con riguardo alla previsione di un programma sulla successione dei lavori di demolizione.
Leggi anche:
IL DIRETTORE DEI LAVORI: le funzioni per la redazione del collaudo dei lavori.
I PROFESSIONISTI DELL’EDILIZIA: le attività di controllo e le funzioni del Direttore dei Lavori.
PROFESSIONISTI E NEWS: in 29 punti le funzioni del Direttore dei Lavori.
PROFESSIONISTIE NEWS: in 4 punti le funzioni del Direttore dei Lavori nei Subappalti.
PROFESSIONISTI E NEWS: in 8 punti le funzioni amministrative del Direttore dei Lavori.
GARE DI APPALTO: la consegna dei lavori anticipata per gli appalti del PNRR
GARE DI APPALTO: Progettista esecutivo e direttore tecnico dell’Impresa?
GESTIONE APPALTI: come vanno rilasciati i Certificati di Esecuzione Lavori



