sabato, Aprile 18, 2026

GARE DI APPALTO: Progettista esecutivo e direttore tecnico dell’Impresa?

GARE DI APPALTO

Il problema relativo al conflitto di interessi che può esserci, in una gara di appalto, tra un concorrente che risulta essere contemporaneamente, Progettista esecutivo e direttore tecnico dell’Impresa concorrente, è stato evidenziato dalla Delibera dell’Anac numero 320 del 30 luglio 2025. In particolare una Stazione, nelle gare di appalto, Appaltante aveva verificato, che in sede di verifica della documentazione amministrativa dei due offerenti è stato accertato che il direttore tecnico di uno dei due oo.ee., in precedenza aveva svolto il “servizio di progettazione degli interventi di restauro” relativo all’appalto in esame chiedendo, al riguardo, se tale fattispecie configuri un conflitto di interesse. Per cui, la richiesta di parere della Stazione Appaltante, riguarda, nel caso di specie ricorra, e laddove fosse confermato il conflitto di interessi, possa essere una causa espulsiva automatica, ovvero discrezionale ed in tal caso quali “siano i criteri fondamentali da prendere in considerazione al fine di determinare l’ammissibilità o meno del concorrente. L’Anac a tal riguardo ha evidenziato che l’articolo 16 del decreto legislativo 36/2023 recante “conflitto di interessi” è sancito che “1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione” Per cui, se capita personale che può incorrere in tale fattispecie ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all’ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione. LAutorità ha affermato anche che può ritenersi sussistente un conflitto di interesse ogni volta in cui un soggetto chiamato a svolgere una funzione strumentale all’espletamento di una gara d’appalto, tra cui rientra certamente la predisposizione della documentazione posta a base di gara, sia portatore di interessi della sfera propria o altrui privata idonei ad influenzare negativamente l’esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni, creando il pericolo di distorsioni della concorrenza e di violazione del principio di parità di trattamento tra gli operatori economici

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