
Come redigere i Certificati di Esecuzione Lavori con gli adeguamenti contrattuali? La soluzione al quesito, è stata proposta dal Comunicato del Presidente del 30.1.2025 dell’Anac, che ha dato delle indicazioni in merito alla compilazione dei Certificati di Esecuzione Lavori, in relazione ai maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione dei prezzi, nonché in merito al visto del competente organo preposto alla tutela del bene. Ricordiamo a tal proposito che, il comma 5 dell’articolo 21 dell’Allegato II.12 al Codice dei Contratti Pubblici, prevede il rilascio dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL), direttamente all’esecutore dei lavori stessi, da parte delle Stazioni Appaltanti o degli enti concedenti. L’Anac con il Comunicato del Presidente del 30.1.2025, nelle nelle more dell’aggiornamento del “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, ha voluto formulare le nuove modalità operative, in merito alla compilazione dei Certificati Esecuzione Lavori, per i maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione ex art. 1-septies d.l. 73/2021 e di adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022. Ricordiamo che, tale adeguamento dei prezzi contrattuali negli appalti, è legato allo squilibrio economico, originato dal periodo di pandemia da covid-19 ed il protrarsi, negli anni successivi, della forte tendenza all’aumento dei costi di settore. Per cui, i nostri legislatori, intervenuti per porre rimedio, hanno normato un sistema di adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022, con il relativo riconoscimento dei maggiori importi, e riconosciuti anche al fine dell’ottenimento della qualificazione per la classifica SOA corrispondente.
Per cui, quali sono le nuove modalità di compilazione dei CEL con gli importi di adeguamento dei prezzi? I maggiori importi, vanno inseriti quadro di CEL 4.3 denominato “Altri importi autorizzati …”; e vanno inseriti, insieme a quelli del 3.1 “Importo di contratto” e 4.2 “Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi” e costituiranno l’importo indicato nel Quadro 5 “Totale importi autorizzati”. Il riconoscimento del maggior valore delle opere eseguite dall’operatore economico, dovrà essere inserito nei quadri 6.2 e 6.3., incrementando il valore di quelle lavorazioni che, sono state interessate dall’aumento dei prezzi di mercato. Invece, per quanto riguarda il corretto utilizzo dei CEL, per i quali è prevista l’apposizione del Visto dell‘autorità preposta alla tutela del bene, le Associazioni di categoria delle SOA e quella dei Costruttori ANCE hanno richiesto, la soluzione di alcune criticità correlate alla spendita dei Certificati di Esecuzione Lavori che comprendono interventi realizzati in categorie che necessitano dell’attestato di buon esito degli interventi eseguiti, su beni assoggettati a vincoli di tutela d’interesse paesaggistico. La criticità è correlata alla sovraimpressione, sui CEL telematici sprovvisti del visto della Soprintendenza ai Beni Culturali, di una dicitura che indica tale condizione: “ATTESA VISTO”; ossia una scritta in filigrana che cristallizza il rilascio del CEL da parte del Committente, che lo rimette alla competente Soprintendenza, per l’acquisizione del visto. Per evitare maggiori perdite di tempo, per l’apposizione di detto visto, la richiesta delle associazioni riguardano la possibilità di portare in valutazione nei CEL, ancora in attesa di visto, i lavori eseguiti nelle altre categorie non interessate all’atto approvativo della Soprintendenza, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione. L’Anac, ha ritenuto di accogliere in parte la proposta delle Associazioni, solo nei casi in cui il CEL privo di visto, certifichi l’esecuzione di lavori la cui prevalenza non necessiti di tale asseverazione non interessate all’atto approvativo della Soprintendenza, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione. Il comma 3 dell’ articolo 4, dell’Allegato II.18 al Codice dei Contratti, individua le categorie per le quali, ai fini del conseguimento della qualificazione, i relativi CEL devono contenere l’attestato di buon esito dell’Autorità preposta alla tutela del bene oggetto degli interventi eseguiti e ricadenti nelle dette categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25. Il compito del RUP, quindi, anche in assenza del visto della Soprintendenza, sarà quella prevista al Quadro 8 “Dichiarazioni sull’esecuzione dei lavori”, senza la quale il Certificato non sarebbe spendibile in alcuna categoria di lavorazioni.
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