martedì, Dicembre 10, 2024

GARE DI APPALTO: attenzione alla cooptazione delle Imprese negli appalti

cooptazione delle Imprese

Con il Comunicato del 10.7.2024, l’Anac ha inteso evidenziare e dare parere alla cooptazione delle Imprese negli appalti. Ricordiamo che la cooptazione, è l’istituto con il quale, seppur in modo eccezionale, si consente ad un concorrente, in possesso di tutti i requisiti per la partecipazione ad una procedura di affidamento, di poter raggruppare altre imprese qualificate. Le stesse, anche con categorie diverse da quelle evidenziate nel bando di gara, a condizione che i lavori da eseguire, non vadano oltre il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati, e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna, sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati come previsto dal comma 12 dell’articolo 68, del D.Lgs 36/2023. In particolare, l’approfondimento, riguarda i contratti nel settore dei beni culturali, visti i casi di applicazione non omogenea dell’istituto della cooptazione nel settore suddetto. L’Anac ricorda che, la norma, vuole consentire ad imprese già qualificate nel settore dei lavori pubblici, di maturare capacità tecniche in categorie di lavori diverse da quelle possedute, senza compromettere l’interesse pubblico alla corretta esecuzione dell’appalto. L’applicabilità della cooptazione al settore di beni culturali, si scontra con la specificità del regime di qualificazione in tale settore infatti, i soggetti esecutori di opere tutelate, dovrebbero essere qualificati personalmente, senza poter confidare sulla capacità di altri soggetti, in ragione dell’esigenza di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale. Anche per quanto riguarda l’avvalimento, lo stesso non è applicabile al settore dei i beni culturali, come riportato esplicitamente nel comma 2 dell’articolo 132 del Dpr 36/2023 nonché di quanto riportato anche al comma 4 dell’articolo 9 dell’allegato II.18 al d.lgs. 36/2023, che stabilisce che, per i lavori riguardanti i beni culturali, siano utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall’operatore che li ha effettivamente eseguiti. Per cui, l’Anac, in modo esplicito conferma che “nel nuovo Codice è richiesta una diretta correlazione tra soggetto qualificato nella categoria richiesta dal bando e soggetto esecutore dei lavori sui beni soggetti a tutela”. Per cui il comunicato Anac, conferma che al fine di preservare il bene oggetto di intervento, sono richiamate le stazioni appaltanti, in sede di gara, ad una attenta verifica in ordine ai requisiti effettivamente posseduti dai concorrenti e dalle imprese cooptate, nel rispetto delle norme e dei principi sopra enucleati. La necessaria tutela dei beni culturali, impone infatti un accertamento sull’effettiva capacità degli esecutori ad intervenire sugli stessi, al fine di garantire sempre la necessaria e specifica tutela prescritta dall’ordinamento.

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