
La consegna della polizza Car quando va fatta? Da un quesito giunto al Servizio Supporto Giuridico del Mit, un chiarimento sulla stipula delle polizze contrattuali da consegnare da parte dell’Impresa Appaltatrice. Infatti come previsto dal comma 10 dell’articolo 117 del D.lgs. 36/2023, l’esecutore deve costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa di tipo C.A.R., con decorrenza dalla data di consegna e di durata fino al collaudo provvisorio o al certificato di regolare esecuzione, ovvero per i dodici mesi dall’ultimazione dei lavori. Per questo, si richiede se, sia legittimo richiedere all’esecutore la stipula della polizza contestualmente alla stipula del contratto, valorizzando il campo data con la formula “dalla data di consegna come da verbale”; si chiede altresi se, in caso di mancata consegna, l’impresa possa ascrivere a danno anche i costi della polizza stipulata. Inoltre se la polizza può essere richiesta dal Direttore dei Lavori, in sede di convocazione per la consegna o comunque entro dieci giorni dalla stessa e se qualora l’impresa non adempia, sia lecito non procedere alla consegna anche oltre il limite di 45 giorni dalla stipula del contratto. La risposta del Servizio Supporto Giuridico del Mit, è venuta mediante codice identificativo numero 3927 dell’11.12.2025 che ha chiarito come, il comma 10 dell’articolo 117 del Decreto Legislativo 36/2023, disciplina una polizza assicurativa ulteriore rispetto a quella disciplinata dal comma 1 del medesimo articolo 117 del Codice, relativa alla polizza fidejussoria denominata “garanzia definitiva” da consegnare alla data di stipula del contratto a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall‘eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La polizza assicurativa di cui al comma 10 dell’articolo 117 del Decreto Legislativo 36/2023, invece, copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell‘esecuzione dei lavori con esatta individuazione dell’im porto da assicurare sulla base del valore dell’appalto. La stessa, può, pertanto, essere stipulata dopo la firma del contratto, purché venga consegnata alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori e dunque quando è nota la data di “consegna dei lavori”. La mancata consegna della polizza, di cui al comma 10 dell’articolo 117 del Decreto Legislativo 36/2023, configura un inadempimento alle obbligazioni contrattuali, per mancata consegna di tutta la documentazione necessaria prevista dalla normativa vigente. Per questo, si evidenzia che, ai sensi del comma 12 dell’art.117 Decreto Legislativo 36/2023, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
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