Vediamo come vanno computati nei subappalti, gli oneri della sicurezza da corrispondere ai Subappaltatori che esegue parti delle opere.
Ricordiamo che, il comma 3 bis dell 97 del D.Lgs. n.81/2008 (Testo Unico della sicurezza), dice che “In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza” per cui avremo ch,e i seguenti costi per la realizzazione, vanno riconosciuti
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Pertanto tali oneri vanno totalmente riconosciuti al subappaltatore da parte dell’impresa appaltatrice, per le parti di lavorazione eseguita da quest’ultima.
Per cui, è fondamentale che nel contratto di subappalto siano formalizzati e quantizzati in modo esatto i suddetti oneri per la sicurezza e siano evidenziati nella contabilità lavori redatta tra impresa appaltatrice e impresa subaffidataria. Lo stesso, dicasi per gli oneri della sicurezza che sono contenuti nelle Spese Generali dell’appalto.
Spetta alla Stazione Appaltante, e ne è responsabile, verificare che detti oneri della sicurezza, siano liquidati dall’Impresa Appaltatrice all’Impresa Subaffidataria, verificando l’evidenza, sia in fase approvativa del subappalto e quindi nel contratto di subappalto e sia in fase successiva, che detti oneri siano regolarmente pagati negli stati di avanzamento dei lavori subappaltati, nonché sentendo altresi il Direttore dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
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