
Gare di appalto, una società X ha impugnato il diniego di accesso all’offerta ed progetto esecutivo di un all’offerta ed progetto esecutivo all’offerta ed al progetto esecutivo, da parte di una stazione appaltante, che aveva quanto detto in virtù di una serie di trattative con l’aggiudicazione, prima della formalizzazione dell’offerta per la gara, al fine di essere designata quale subappaltatrice per i lavori categoria OS4, perché in possesso della relativa SOA. Poi, il contratto di subappalto, non era stato stipulato, seppur indicato nella terna dei possibili subappaltatori dal concorrente aggiudicatario,ed avendo preso parte sostanziale alla predisposizione dell’offerta con inserimento nella stessa anche di propri segreti industriali.
SENTENZA
Il Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza del 25.2.2019, con Sentenza n°
02475/2019 ha evidenziato che:
“Che, infatti, la ricorrente ha dato prova ………………del fatto che gli atti presentati in gara dal ……. contengono segreti industriali a sé riconducibili, come scritto sulla copertina dei capitolati tecnici integrati con migliorie”;
“Ritenuto che tale circostanza radica in capo alla ricorrente la legittimazione all’accesso (determinandone una posizione qualificata a conoscere gli atti in questione) e, inoltre, appare in astratto rilevante in un ipotetico giudizio (che la ricorrente si assume pronta ad intraprendere) di accertamento della mancata stipulazione del subappalto per i lavori categoria OS4 aggiudicati al ……., che per espressa ammissione della stazione appaltante saranno svolti dall’impresa………”
“…………deve essere condannata a fornire alla ricorrente l’accesso al progetto esecutivo ed alla offerta tecnica (del concorrente aggiudicatario) nella gara in questione (ma non dell’offerta economica, che per sua natura non può contenere elementi dell’offerta tecnica, e dunque segreti industriali) entro giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con esclusione degli atti che fossero già stati prodotti in giudizio;”
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