La responsabilità solidale, dell’appaltatore verso i propri subappaltatori, è stata introdotta dall’articolo 13 ter del D.l. 83/12.
Tale articolo ha introdotto per i lavori ed i servizi, la responsabilità solidale dell’Impresa Appaltatrice, riguardante i versamenti delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e sull’iva dovuta dal Subappaltatore per i lavori oggetto di subappalto.
Tale norma, inoltre, ha introdotto una sanzione ammnistrativa pecuniaria, al Committente, qualora risultasse inadempiente nel controllo e nella verifica delle ritenute suddette, sia per l’Impresa Appaltatrice che per i suoi subappaltatori.
Con la circolare n°40/E dell’8 ottobre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i punti della suddetta direttiva.
In particolare ha chiarito che:
- La nuova direttiva si applica a tutti i contratti di appalto e subappalto, a decorrere dal 12.8.2012, per i pagamenti a partire da 60 giorni dall’approvazione della norma e quindi dall’11.10.12;
- E’ ammessa una asseverazione che attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali, rilasciata da un responsabile del Caf o da un professionista abilitato
Ma in alternativa a detta attestazione, può risultare ammissibile anche:
- Una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Dpr 445/2000in cui i vari soggetti della filiera, Subappaltatori, Appaltatori, attestino sotto la propria responsabilità, l’avvenuto pagamento degli adempimenti pecuniari richiesti dalla normativa di cui sopra.
Le modalità di redazione della dichiarazione devono contenere:
- I dati delle liquidazioni Iva per i lavori eseguiti, il periodo, il tipo di liquidazione, se è un versamento di imposta ovvero di reverse change;
- I dati dei versamenti delle ritenute sui redditi dei dipendenti, con l’indicazione del periodo e se sono avvenute mediante scomputo totale o parziale
- I dati dei modelli F24 con i quali sono stati effettuati i versamenti dell’Iva e delle ritenute;
- Inoltre, la dichiarazione deve contenere la conferma esplicita che tutti i dati ed i versamenti dichiarati, siano inerenti i subappalti o gli appalti del lavoro per il quale sono richieste
Pertanto i pagamenti alle Imprese Appaltatrici e da quest’ultima ai Subappaltatori non possono essere effettuati a partire dalla data dell’11.10.12, se non sono prodotti tutti i documenti comprovanti i pagamenti effettuati per imposte scadute alla data di pagamento del corrispettivo.
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