
Ma la revisione prezzi è automatica con un contratto di appalto di lavori? La risposta viene dalla Sentenza n. 5244 del 1° luglio 2026, della Sezione Quinta del Consiglio di Stato. La stessa in riforma di una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. La controversia riguarda la revisione dei prezzi relativa all’appalto di lavori, richiesta in più occasione dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante, arrivando a richiedere oltre che per “l’inadempimento del Comune di (…) in ordine all’adozione dei certificati di pagamento straordinari riferiti al 1° e al 2° SAL”, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la “nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia”. il Comune ha respinto l’istanza di aggiornamento prezzi.
Per il Consiglio di Stato, l’appello è stato dichiarato fondato, ribadendo i seguenti fatti:
In data 15 febbraio 2023, è stato emesso il SAL 1, con annotazione sul registro di contabilità e sul libretto dei lavori a misura, e il relativo certificato di pagamento;
- in data 29 marzo 2023 è stato emesso il SAL 2 “finale”, con annotazione sul registro di contabilità e sul libretto dei lavori a misura, e il relativo certificato di pagamento.
Il certificato di regolare esecuzione è stato redatto il 29 marzo 2023.
Secondo il Consiglio di Stato ,con il ricorso in appello è stata dedotta l’applicabilità d’ufficio della revisione dei prezzi, senza bisogno di specifica istanza dell’appaltatore.
L’appellante ha altresì sottolineato che “L’aggiornamento dei prezzi andava quindi effettuato d’ufficio ed il momento finale e ultimo per la esatta quantificazione delle compensazioni andava individuato nell’approvazione (e non nell’emissione) del Certificato di Regolare Esecuzione”.
Peraltro, l’intera disciplina dell’istituto depone, che non sussista l’onere del privato di presentare l’istanza. L’adeguamento automatico del prezzo di cui all’art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 2022, trova sede nella fase esecutiva del rapporto intercorrente tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico (Cons. St., sez. V, 4 dicembre 2025 n. 9568), come si evince dall’individuazione dello stato di avanzamento lavori (SAL) quale atto sul quale si impernia il pagamento dell’adeguamento di prezzo (su cui infra).
L’applicazione dei prezzi aggiornati discendenti dai prezziari regionali si risolve in un’operazione che rifluisce in un SAL.
E’ significativa in tal senso la terminologia usata dal legislatore “il SAL è adottato”, ad indicare che, in presenza delle condizioni ivi specificate, i prezzi devono essere adeguati.
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