
Cosa prevedono i nuovi Criteri Ambientali Minimi per il personale di cantiere? Dal 2 febbraio 2026 i nuovi Cam saranno indispensabili nei contratti pubblici di progettazione e lavori. E’ quanto stabilito dal decreto ministeriale del 24 novembre 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 281 del 3.12.2025ed aggiorna i Criteri Ambientali Minimi riguardanti l’Edilizia, mediante il Decreto 24 novembre 2025, intitolato “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”. Lo stesso riporta diverse novità per la progettazione, ma anche per i prodotti da costruzione, per la gestione dei rifiuti, e per il personale di cantiere.
Vediamo le novità in tema di cantiere e soprattutto sull Personale di Cantiere. Lo stesso è riportato al “Titolo 3 – “Criteri per l’affidamento ed esecuzione dei lavori per interventi edilizi”, capitolo3.1.2 in cui è previsto che:
Indicazioni alla stazione appaltante
L’offerente allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a impiegare personale come indicato nel criterio.
Criterio
Il personale impiegato con compiti di coordinamento, quale caposquadra,capocantiere ecc., deve essere adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri e, più in generale, su tutte le misure di sostenibilità ambientale del cantiere indicate al capitolo “2.5 Specifiche tecniche relative al cantiere” del presente documento.
Verifica
All’ingresso in cantiere l’aggiudicatario presenta al direttore dei lavori la documentazione, attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento sui temi indicati dal criterio, quali diplomi, attestati di partecipazione ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. Sono ammissibili gli attestati rilasciati dagli organismi paritetici promananti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dalla Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.
Il nuovo decreto include in Premessa, fra i soggetti obbligati all’applicazione dei CAM Edilizia, anche “i soggetti privati che assumono in via diretta, o in regime di convenzione, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso”.
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