sabato, Aprile 18, 2026

SPECIALE BONUS DELL'EDILIZIA

BONUS DELL’EDILIZIA: prorogate tutte le detrazioni anche per il 2026

BONUS DELL'EDILIZIA

Bonus dell’Edilizia prorogate tutte le detrazioni anche per il 2026? La Legge di Bilancio 2026, ovvero Legge 30 dicembre 2025, n. 199, intitolata “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” e pubblicata in Gazzetta Ufficiale . n. 301 del 30 dicembre 2025 -approvata dal Governo, ha rinnovato i Bonus dell’ediliza anche per l’anno 2026. Per cui si potrà beneficiare della detrazione del 50% per i lavori eseguiti sulle prime case e del 36% per tutti gli altri immobili adibiti ad abitazioni.
Infatti il comma 22 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio, aggiorna il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, riportando le seguenti aliquote di detrazione:
50% di detrazione per i lavori sull’abitazione principale, sia per ristrutturazioni, sia per efficientamento energetico, nonché per miglioramento sismico o manutenzioni straordinarie.
36% di detrazione per gli interventi sopra dettagliati , ma inerenti le seconde case o ovvero immobili non prima abitazione.
Il tetto di spesa anche per il 2026 sarà di 96.000 euro per ogni unità immobiliare.
La previsione invece per il 2027 prevedono un’aliquota di detrazione del 36% per le prime case e del 30% per gli immobili adibiti ad uso abitativo ma non utilizzate come prima casa.
Dal 2028 in poi, invece, la detrazione riguarderà un importo massimo dei lavori pari a 48.000 euro e una detrazione unica del 30%.
Invece, per quanto riguarda il Bonus Barriere Architettoniche 75%, che dal 2027 potrebbe esaurirsi come previsto anche per il Superbonus già a partire dal 2026
Per l’Ecobonus, anche esso è prorogato alle stesse condizioni del 2025 con i relativi massimali differenziali.
Leggi il comma 22 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199:

comma 22. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 14, comma 3-quinquies: 1) al primo periodo, le parole: « al
36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027 »;
2) al secondo periodo, le parole: « al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « al 50 per cento delle spese per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese per l’anno 2027 »;
b) all’articolo 16:1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: « al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese
sostenute negli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027 »;
1.2) al secondo periodo, le parole: « al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese
sostenute negli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027 »;
2) al comma 1-septies.1:
2.1) al primo periodo, le parole: « al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese
sostenute negli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027 »;
2.2) al secondo periodo, le parole: « al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute per l’anno 2027 »;
3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: « 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 2024, 2025 e 2026 ».

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