sabato, Aprile 18, 2026

PROFESSIONISTI E NEWS: gli incentivi per le funzioni tecniche

gli incentivi per le funzioni tecniche

Con il comunicato Anac del Presidente del 7 maggio 2025 intitolato “Indicazioni operative in merito alle novità introdotte dal D. Lgs 209/2024, alle disposizioni dell’articolo 46 del D. Lgs 36/2023 in tema di incentivi di funzioni tecniche. Infatti, l’Autorità, stante le modifiche normative apportate dal D.lgs. 209/2024 (c.d. correttivo al Codice dei contratti) alle disposizioni in tema di incentivi per funzioni tecniche, ha inteso fornire utili indicazioni applicative in merito all’applicazione dell’articolo 45 del D.lgs. 36/2023, atta a disciplinare l’erogazione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’allegato 1.10 al Codice che riguardano le seguenti attività:

·         programmazione della spesa per investimenti;
·         responsabile unico del progetto;
·         collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)
·         redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
·         redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
·         redazione del progetto esecutivo;
·         coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
·         verifica del progetto ai fini della sua validazione;
·         predisposizione dei documenti di gara;
·         direzione dei lavori;
·         ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
·         coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
·         direzione dell’esecuzione;
·         collaboratori del direttore dell’esecuzione;
·         coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
·         collaudo tecnico-amministrativo;
·         regolare esecuzione;
·         verifica di conformità;
·         collaudo statico (ove necessario)
·         coordinamento dei flussi informativi

Per questo, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziare per le figure professionali dipendenti nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni. Per quanto riguarda invece il quantum destinato alla copertura dei costi relativi agli incentivi per le funzioni tecniche, lo stesso comma 2 dell’articolo 45 del Codice Appalti, prevede che l’incentivo non può superare il 2% dell’importo dei lavori o servizi o forniture posto a base delle procedure di affidamento, ed invece il comma 3 dell’art. 45 va a specificare le percentuali di attribuzione di dette risorse prevedendo così che l’80% è destinato al RUP e ai soggetti che svolgono le funzioni incentivabili, ed ai loro collaboratori, precisando che gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali. Il comma 5 specifica, invece, che il residuo 20% può essere utilizzato per le finalità di acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, attività di formazione/specializzazione del personale o copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria dello stesso.

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