domenica, Novembre 3, 2024

GARE D’APPALTO: diventa operativa la sanzione pecuniaria per chi redige dichiarazioni irregolari in fase di gara?

ouvriers du bâtiment

 

 

 

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 144 del 24.06.2014, il Decreto Legge n°90 del 24.6.14 intitolato:  “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici”

Vediamo gli articoli che hanno introdotto le più importanti novità in tema di Lavori Pubblici e di Edilizia, in qualche modo già anticipate in altro precedente articolo da noi pubblicato:

Articolo 13 – Incentivi per la progettazione : con tale articolo si introduce all’articolo 92 del 163/06 un comma 6 bis che prevede la onnicomprensività del relativo trattamento economico al personale con qualifica dirigenziale, a cui non possono essere, pertanto, corrisposte somme ulteriori.

Articolo 19 – Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: soppressa l’Avcp, i relativi compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (Anac);

Articolo 24 comma 3- Semplificazione amministrativa e utilizzo di moduli standard: dovrà adottarsi una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale, per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive. Si parla anche di riferimento all’Edilizia, è chiaro che riguarda Permessi a Costruire, Scia etc (come approfondiremo in altro articolo)

Articolo 37 – Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d’opera: perizie previste  dal comma 1, lettere b), c) e d) dell’articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Esse andranno trasmesse, corredate dal progetto esecutivo, dall’atto di validazione e da apposita relazione del Responsabile del Procedimento, all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, per la valutazione e la trasparenza delle  Amministrazioni pubbliche, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della Stazione Appaltante, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Articolo 39 – Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti Pubblici: nelle procedure di scelta del contraente, le irregolarità, la  mancanza o incompletezza di dichiarazioni sostitutive, imputabili al concorrente, obbligano lo stesso, al pagamento, a favore della Stazione Appaltante, di una sanzione pecuniaria, già indicata nel relativo al bando di gara. La stessa potrà oscillare da un valore dell’uno per mille del valore della gara, ad un valore dell’uno per cento del valore della gara, ma con un massimo che non potrà essere superiore ai 50.000 euro.

Il relativo pagamento della sanzione, sarà garantito dalla cauzione provvisoria. Tale norma entrerà in vigore per tutti quei bandi di gara, la cui pubblicazione avverrà in data successiva all’efficacia del suddetto decreto (dal 25.6.14)

Alcune altre innovazioni, seppur riportate nelle bozze del Decreto Legge, non sono state poi inserite nel testo definitivo del decreto legge. Vediamo le modifiche cancellate:

  • La procedura di controllo dei requisiti, nelle procedure di scelta del contraente, per il solo concorrente vincitore e la verifica delle offerte tecniche e offerte economiche prima della verifica dei requisiti;
  • La riduzione dei requisiti delle progettazioni previste dall’articolo 263 del Regolamento n. 270/2010;
  • La modifica dell’aggiudicazione degli appalti al prezzo più basso, con il criterio dello scorporo dei prezzi della manodopera.

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