Da una risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su un quesito dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili, si evince che per quanto riguarda l’acquisizione del Durc da parte della Stazione Appaltante, lo stesso Ministero ha ribadito il concetto che la responsabilità solidale negli appalti di cui all’articolo 29 del DLgs 273/2003 è limitata ai debiti sorti durante i singoli lavori svolti dalle uimprese.
Inoltre il Ministero ha ritenuto che la richiesta del Durc da parte delle Stazioni Appaltanti, per il pagamento del Sal o del saldo successivo alla conclusione del subappalto vada fatta una verifica sulla regolarità contributiva del subappaltatore e vada effettuata alla fine del subappalto.
Ancor di più tale verifica va eseguita in caso di pagamento diretto della Stazione Appaltante ai sensi dell’art.4 del Dpr 207/2010