martedì, Dicembre 10, 2024

SALVA-CASA: ma quali sono le tolleranze costruttive consentite?

Salva-Casa, ma quali sono le tolleranze costruttive consentite?

Salva-Casa, ma quali sono le tolleranze costruttive consentite? Sono state introdotte al comma 2 bis dell’arcolo 34 bis Dpr 380/2001 dal Decreto Salva-Casa (Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica) introduce appunto un comma 2 bis all’arcolo 34 bis del Dpr 380/2001. Lo stesso rende possibile la sanatoria delle tolleranze costruttive, anche dette “tolleranze esecutive”, cioè il discostamento rispetto alle misure di progetto. Le stesse possono riguardare le seguenti fattispecie,:

  • Il minore dimensionamento dell’edificio;
  • La mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
  • Le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni;
  • La difforme ubicazione delle aperture interne;
  • La difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
  • Gli errori progettuali corretti in cantiere;
  • Gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
    Le stesse tolleranze costruttive, erano già incluse nel vigente Testo Unico dell’Edilizia, che prevedeva, per gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ovvero le opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici, che rientrano tra tali tolleranze, le eccedenze, che non vanno oltre il due per cento delle misure progettuali per quanto riguarda altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime.
    L’attuale comma 1 bis dell’articolo 34 bis, prevede, per gli interventi sostenuti al 24.5.2024, una sostanziale riparametrazione del concetto di tolleranza costruttiva, che diventa inversamente proporzionale alla superficie dell’immobile realizzato. Per cui, abbiamo che il discostamento di quanto assentito con titolo edilizio, riguardante altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta, non è più considerata una violazione edilizia se contenuta nei seguenti limiti:
  • 2% per una superficie utile superiore a 500 mq;
  • 3% per una superficie utile tra i 300 e 500 mq;
  • 4% per una superficie utile tra i 100 e 300 mq;
  • 5% per una superficie inferiore a 100 mq.
    Inoltre, per le tolleranze costruttive, realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, acquisiscono l’autorizzazione paesaggistica.

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