Le tolleranze costruttive in edilizia, e le modalità di condono delle stesse, sono stato oggetto del dettato normativo di cui alla legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha approvato e parzialmente modificato, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, detto anche Decreto Semplificazione.
Nello stesso, dopo la definizione di tolleranze costruttive definite in :
• Il mancato rispetto in fase esecutiva e costruttiva, di cubatura, della superficie coperta ovvero dei dei distacchi o delle altezze delle costruzioni edilizie;
• Negli immobili vincolati, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le irregolarità geometriche, il posizionamento di impianti, che non costituiscono violazione di normative urbanistiche o delle norme sull’agibilità dell’immobile.
Ebbene , le stesse difformità, possono essere sanate mediante un’asseverazione di un tecnico abilitato, che dichiara in modo esplicito la legittimità di tali violazioni edilizie, attraverso i modelli validi per le comunicazioni o segnalazioni edilizie, ovvero un’asseverazione che può essere allegata agli atti di trasferimento dell’immobile, o agli atti di godimento di diritti reali.
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