Bonus 110% – 90% – 70% Ristrutturazioni: si riducono le detrazioni ma aumentano gli importi dei lavori trainati? Ebbene si, è l’effetto della riduzione a partire dal 2024, della Detrazione del Superbonus dal 110% al 70%, e la fonte normativa è nella Legge n° 77/2020 Legge di conversione del Decreto Legge n°34/2020 che al comma 2 dell’articolo 119 prevede che “L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1” Successivamente il comma 8 bis, dello stesso articolo 119, come modificato in fasi successive, ha fissato
• Detrazione del 110% delle spese sostenute al 31.12.2022;
• Detrazione del 90% delle spese sostenute al 31.12.2023;
• Detrazione del 70% delle spese sostenute al 31.12.2024;
Ricordiamo anche, cosa prevede l’allegato A, del Decreto Requisiti del 6 agosto 2020, emanato durante il regime di detrazione del 110% per quanto riguarda le detrazioni dei lavori ammissibili per i lavori trainati prevedeva:
• 60.000 euro per i serramenti ed infissi;
• 60.000 euro per le schermature solari;
• 60.000 euro per i collettori solari;
• 30.000 euro per i sistemi ibridi;
• 30.000 euro per le pompe di calore;
• 30.000 euro per le caldaie a biomassa;
• 30.000 euro per le caldaie a condensazione;
• 15.000 euro per la building automation;
• 60.000 euro per la coibentazione di strutture opache;
• 100.000 euro per i microgeneratori.
Per calcolare la spesa minima ammissibile delle pompe di calore, con la detrazione del 110% bastava calcolare il quoziente dato da Euro 30.000/1,10 (detrazione) ed il relativo quoziente di Euro 27.272, tale importo è valido per ogni unità abitativa. Come si modificano detti importi per il 2024? Per calcolare la spesa minima ammissibile delle pompe di calore, con la detrazione del 70% (come prevista la detrazione per il 2024 ) la stessa è data dal quoziente dato da Euro 30.000/0,70 (detrazione) ed il relativo quoziente di Euro 42.857 tale importo è valido per ogni unità abitativa.
Per questo su un intervento di 100.000 Euro con il Superbonus 70%, su un immobile, a fronte di 30.000 Euro di importo lavori, per i quali non è applicabile la detrazione, godono di un maggiore importo per i lavori trainabili. Per cui, per una pompa di calore, è possibile utilizzare un importo fino a 42.857,00 a fronte dei precedenti 27.272,00 (di cui al Superbonus 110%)
Vediamo in particolare come cambiano gli importi massimi, per i lavori trinati nel 2024:
• 85.714 euro per i serramenti ed infissi;
• 85.714 euro per le schermature solari;
• 85.714 euro per i collettori solari;
• 42.857 euro per i sistemi ibridi;
• 42.857 euro per le pompe di calore;
• 42.857 euro per le caldaie a biomassa;
• 42.857 euro per le caldaie a condensazione;
• 21.428 euro per la building automation;
• 85.714 euro per la coibentazione di strutture opache;
• 142.857 euro per i microgeneratori.
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