sabato, Aprile 18, 2026

BONUS 110% RISTRUTTURAZIONI: approvata la Legge con le innovazioni che sboccano la cessione del credito

BONUS 110% RISTRUTTURAZIONI
BONUS 110% RISTRUTTURAZIONI

E’ stato approvata, la Legge 11 aprile 2023 , n. 38, che è la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La stessa è stata pubblicata altresì nella Gazzetta Ufficiale n°85 dell’11.4.2023. Vediamo le principali novità che si riflettono sul Bonus 110% Ristrutturazioni e comunque in generale sui Bonus dell’Edilizia:
• Proroga del termine relativo ai lavori ed alle spese sostenute per interventi su unità immobiliari unifamiliari: il nuovo termine di ultimazione è al 30.9.2023, sempre che alla data del 30.9.2022 siano stati eseguiti almeno il 30% dei lavori contrattuali (Articolo 01 – Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche.);
Cessione del credito: è possibile cederlo alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell’albo, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ( Art. 1, comma 1 -sexies Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
• Documenti per non incorrere nella responsabilità solidale: sono richiesti ulteriore documenti ovvero la visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento, un’attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente. Italia ( Art. 1. Comma 6 bis lettere c) i) i ter) Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
• Ancora possibile la cessione del credito e lo sconto in fattura, dopo la data dell’11.2.2023, come indicato dal Decreto Legge 11/2023, per le le spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche. (Art. 2., comme 1 bis – Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali);
• Varianti al progetto: la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti e non blocca la cessione del credito e dello sconto in fattura, se posti in essere precedentemente al blocco degli stessi alla data dall’11.2.2023; (Art. 2 – bis comma 1 Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati );
Varianti e delibere condominiali: per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, seppur per le varianti ci può essere una nuova delibera condominiale, la stessa non blocca la cessione del credito e lo sconto in fattura, se posti in essere precedentemente al blocco degli stessi alla data dall’11.2.2023. (Art. 2 – bis comma 1 Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati )
• Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito: prevista dall’articolo 3, comma 10 -octies , del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, si può comunicare la cessione del credito anche dopo la data del 30.3.2023, in virtù del comma 1 articolo 2 della Legge dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari, pagando una penale per la stessa. (Art. 2 – quinquies Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito)
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