mercoledì, Giugno 7, 2023

SUBAPPALTO: autorizzabile fino al 50% dell’importo contrattuale

SUBAPPALTO
Fino al 31.10.2021 l’istituto del subappalto è autorizzabile fino al 50% dell’importo contrattuale. E’ quanto stabilisce l’articolo 49 del Decreto legge 77/2021 che ha apportato delle modifiche al precedente articolo 105 del D. Lgvo 50/2016. Tale nuovo limite, si applica anche per le categorie cosiddette superspecialistiche che normalmente sono subappaltabile al 30% dell’importo contrattuale. Il subappaltatore però deve garantire:
-Gli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
-La prevalente esecuzione delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
-Ai lavoratori un trattamento economico e normativo uguale a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
Il riconoscimento ai lavoratori del subappaltatore degli stessi accordi contrattuali garantiti per il contraente principale;
Molto importante la soppressione seppur temporanea del limite massimo di ribasso del subappaltatore relativamente ai prezzi di contratto dell’appaltatore principale, modifivcando cosi il dettato contrattuale previsto dal comma 14 dell’articolo 105 del Decreto Legislativo 50/2016.
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