
E’ in approvazione il Decreto Legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. In tale decreto, sono altresì riportate una serie di modifiche riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, si parla anche della sicurezza del cantiere. In particolare la prima bozza si evince una modifica sostanziale che prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro, puo’ sospendere un cantiere, quando riscontra che almeno il 10 (prima era il 20%) per cento dei lavoratori presenti su luogo di lavoro risulti non essere dipendente dell’impresa al momento dell’accesso ispettivo. Le violazioni ulteriori che possono portare ad un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono anche le seguenti riportate nell’allegato 1:
• Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
• Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
• Mancata formazione ed addestramento;
• Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
• Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
• Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
• Mancanza di protezioni verso il vuoto;
• Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
• Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
• Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
• Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
• Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
Inoltre nell’articolo 15 della bozza del Decreto Legge suddetto, è esplicitato che con la sospensione dell’attività imprenditoriale, può essere anche fatto divieto all’impresa di poter contrarre contratti con la pubblica amministazione e per questo contrattare con la pubblica amministrazione il provvedimento di sospensione è comunicato anche all’ ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.
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