La legge 177 del 1 ottobre 2012, ha introdotto integrazioni sostanziali al D. Lgs 81/08 in tema di sicurezza sul lavoro, relativamente alla bonifica da ordigni bellici.
In particolare, detta legge, ha introdotto il comma 2 bis, relativo all’articolo 91 del D. Lgs 81/08 , aggiornando gli obblighi del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.
Infatti, a quelli già individuati dalla norma alla funzione del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, si aggiungono la valutazione dei rischi dovuti alla presenza di ordigni bellici inesplosi che possano creare pericoli sostanziali durante le fasi di scavo nei cantieri.
Pertanto, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, può disporre di procedere alla bonifica del sito in cui dovranno eseguirsi i lavori, in tal cas,o il Committente, deve provvedere ad affidare ad un’Impresa specializzata in possesso dei relativi requisiti legge, la bonifica del sito.
Inoltre la legge 177/2012 aggiorna anche il comma 1 dell’articolo 100, inerente i contenuti del Piano Sicurezza e Coordinamento e dopo “l’allegato XI”, annovera i rischi collegati al possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo,»;
Tale legge, inoltre, ha integrato, dopo il punto 1 dell’allegato XI (al D. Lgs 81/08) , riguardante l’elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, un punto 1 bis che indica i”Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo”;
Poi nell’allegato XV (al D. Lgs 81/08) che riguarda i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, dopo il punto 2.2.3 al punto b (che riguarda il rischio da seppellimento negli scavi), va inserito un punto “b-bis)” inerente il rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.
Pertanto, ai rischi legati ad altre lavorazioni ritenute pericolose, sono aggiunti i rischi correlati alla possibile esplosione dovuto alla presenza di ordigni bellici.
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