martedì, Settembre 26, 2023

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA:Il Datore di lavoro è responsabile della Sicurezza in cantiere per le terze persone presenti

E’ quanto affermato da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 6363 del 8 febbraio 2013

In essa si è palesata la violazione dell’articolo 11 del D.P.R. n. 547 del 1955 che prevede che le aree esterne occupate dai lavoratori debbano essere strutturate in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli debba avvenire in modo sicuro.

La suddetta sentenza ha rigettato un ricorso di un datore di lavoro a seguito di un investimento di una persona terza nelle aree di cantiere, da parte di un mezzo in fase di manovra.

La Sentenza suddetta, ha altresi appurato che  “le vie di circolazione destinate ai veicoli non erano adeguatamente segnalate e separate dai percorsi pedonali, né erano predisposti cartelli di segnalazione adeguati”.

Infatti nella stessa si afferma “che l’incidente non si sarebbe verificato se fossero state create vie idonee di circolazione utili a separare il percorso riservato ai pedoni da quello riservato ai veicoli”.

Infatti “la norma prescrive che i posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’aperto utilizzati o occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro, è del tutto ovvio che per garantire tale sicurezza è necessario predisporre adeguate.

Per cui , il datore di lavoro e gli altri soggetti investiti della posizione di garanzia, devono in proposito ispirare la loro condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza”.

Da cui secondo la suddetta sentenza “merita di essere ricordato che l’obbligo posto a carico dei titolari delle posizione di garanzia individuate, da ultimo, nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e) di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro è di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una responsabilità colposa dei medesimi allorquando non abbiano assicurato tali condizioni, pur formalmente rispettando le norme tecniche,

Inoltre per la Sentenza “le disposizioni prevenzionali sono quindi da considerare emanate nell’interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nei medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa”.

Da questo deriva che “La condotta colposa del lavoratore infortunato può escludere la responsabilità del datore di lavoro, quindi, solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità e dell’abnormità, logicamente e correttamente esclusi nel caso in esame”.

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