Emanato il nuovo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10.11.206.
Detto decreto, prende in considerazione le categorie specialistiche, chiarendo in materia definitiva il meccanismo delle categorie che negli anni ha fatto molto discutere.
In particolare, all’art. 3 si chiariscono i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per le opere specialistiche.
In particolare è previsto che, nelle categorie OS 11, OS 12A, OS 12B, OS13, OS18A, OS18B, OS21 e OS32, gli operatori economici devono possedere:
• Proprio personale tecnico specializzato formato eaggiornato;
• Possesso di attestazioni e di qualificazione rrilasciate da organismi riconosciuti;
Inoltre, nelle categorie OS13, OS18A, OS18B, e OS32 gli operatori economici devono avere:
• Adeguato stabilimento adibito alla produzione dei beni inerenti la categoria di lavori di cui intendono avere attestazione ed esecuzione di altri lavori.
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