
Come calcolare il risarcimento all’appaltatore in caso di recesso dal contratto? Ricordiamo che, l’allegato II 14 del Codice dei Contratti, contempla il calcolo del decimo di rimborso nei casi in cui la Stazione Appaltante recede dal contratto di appalto. Ricordiamo pertanto che, per quanto previsto dal codice, il calcolo del decimo, l’importo è calcolato mediante la differena tra l’importo dei quattro quinti del valore dell’appalto depurato del ribasso d’asta, e dell’importo dei lavori realizzati.
Facendo un esempio molto veloce vediamo come calcolare il decimo:
- Importo contrattuale lavori: Euro 2.500.000
– Ribasso d’asta : 26%
– Importo netto del contratto: Euro 1.850.000
– Lavori eseguiti: Euro 1.100.000
– Lavori eseguiti al netto del ribasso: Euro 814.000
– Importo dei 4/5 importo contratto ribassati: Euro 1.480.000
– Importo lavori eseguiti al netto : Euro 1.480.000 – Euro 814.000 = Euro 666.000
– Importo da liquidare Euro 666.000 x10% = Euro 66.600
Questo è il dieci percento previsto Se a questi vogliamo aggiungere anche i materiali di cantiere, gli stessi devono essere già stati approvati dal Direttore dei Lavori o in sua assenza da parte del Rup
Riportuiamo di seguito l’articolo 11 dell’allegato II 14
Art. 11 (Recesso)
1. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite ai fini dell’applicazione dell’articolo 123, comma 1, del codice è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 dell’articolo 123 del codice, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2 del medesimo articolo 123 del codice.
3. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all’appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
4. L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio e a sue spese.
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