sabato, Settembre 5, 2026

GESTIONE APPALTI: i conflitti di interesse per gli incarichi nel collegio consultivo tecnico

Quando va nominato il Collegio Consultivo Tecnico

Con delibera Anac numero 258 del del 7 luglio 2026, avente come oggetto “Indicazioni in merito al conferimento dell’incarico di componente del collegio consultivo tecnico: gestione del conflitto di interessi e limiti al numero degli incarichi”, è stata evidenziata la possibile gestione del conflitto di interesse nell’ambito delle nomine dei collegi consultivi tecnici.

Ma quando si ha conflitto di interessi?

Ricordiamo anche che, l’articolo 16 del Decreto Legislativo 36/2023 prevede a tal proposito che: “si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione
Tali regole sono valide sia nelle procedure di aggiudicazione di un appalto, che nelle fasi di esecuzione dell’appalto. L’Anac in questa delibera, indica alle stazioni appaltanti, di adottare misure adeguate ad individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse. Per cui come evidenziato anche il comma 3 dell’articolo 2 dell’Allegato V.2, ovvero “non possono essere nominati membri del Collegio coloro che si trovino in situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’articolo 16 del codice…” i componenti dei collegi consultivi tecnici, in analogia a tutti gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nell’affidamento e nell’esecuzione di un contratto, rendono, prima del conferimento dell’incarico, le dichiarazioni relative al conflitto di interesse ai sensi dell’art. 16 del codice dei Contratti.


Le verifiche della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante, accerta mediante opportune verifiche, l’assenza di precedenti attività funzionali espletate con riferimento all’appalto per il quale il CCT è istituito, da parte della stazione appaltante/ente concedente, volte ad accertare l’assenza di precedenti attività funzionali espletate con riferimento all’appalto per il quale il collegio consultivo tecnico è istituito.
Così, la Delibera suddetta dell’Anac, auspica che nei provvedimenti di conferimento dell’incarico, siano previste apposite clausole che diano conto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di ogni situazione di possibile conflitto ai sensi del citato articolo 16 del codice ovvero di ipotesi di incompatibilità previste dall’Allegato V.2. suddetto. nonché del non superamento dei limiti di assunzione di incarichi come previsto dall’articolo 5, Allegato V.2 del Codice dei Contratti Pubblici.

Leggi anche:

GESTIONE APPALTI: anticipazione e cessione del creditoGESTIONE APPALTI: il nuovo prezzario Regione Campania 2026

GESTIONE APPALTI: quando va nominato il Collegio Consultivo Tecnico?

GESTIONE APPALTI: il premio di accelerazione negli appalti con la Legge di Bilancio 2026

GESTIONE APPALTI: calcolare il quinto d’obbligo negli affidamenti diretti

GESTIONE APPALTI: a chi spetta redigere le perizie di variante?

GESTIONE APPALTI: la consegna della polizza Car quando va fatta?

GESTIONE APPALTI: l’applicazione delle penali per ritardata ultimazione lavori

GESTIONE APPALTI: il collaudatore è una figura imparziale e super partes?

GESTIONE APPALTI: la nuova Circolare del Ministero dell’Ambiente sui CAM

GESTIONE APPALTI: quando la liquidazione dell’anticipazione sui lavori è successiva ai 15 giorni previsti dal Codice Appalti

Leggi o scarica:

Articoli correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here