
Come abbiamo già evidenziato, la Corte di Cassazione, , ha riconosciuto il diritto, in capo a un libero professionista, di chiedere la ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione separata presso la Cassa professionale di iscrizione mediante la sentenza n. 26039/2019, come previsto dal comma 2 dell’articolo 1 legge n. 45/1990. L’Inps, a tal proposito, ha pubblicato una circolare del 9.2.2026 n° 15, che ha ad oggetto la “ricongiunzione tra la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103”. In particolare, chiarisce, tutto quanto riguardi l’applicazione dell’istituto della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria, dando efficacia all’orientamento giurisprudenziale in materia di ricongiunzione previdenziale. Per la ricongiunzione per i professionisti, la relativa domanda, deve riguardare, tutti e per intero, i periodi di contribuzione maturati presso le altre forme previdenziali ancora disponibili. Vengono così esclusi i periodi assicurativi che hanno dato luogo a pensione. La ricongiunzione può essere in uscita e quindi dalla Gestione separata, In tema di ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata, ovvero Ricongiunzione in entrata, verso la Gestione separata
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