
I FATTI: un proprietario, ha posto in giudizio, per un capannone ad uso agricolo su un terreno delimitato da un muro di contenimento, l’impresa costruttrice dello stesso , e un tecnico che ne ha curato la progettazione e direzione dei lavori, visto il cedimento del predetto muro di contenimento. Da un n accertamento tecnico eseguito da un CTU, risultava che il manufatto realizzato era privo delle caratteristiche tecniche di cui deve essere dotato un muro di contenimento, e privo in particolare di opere di drenaggio, di armature in ferro, e dotato di fondazioni sottodimensionate. Lo stesso ndicava come unica soluzione possibile la relativa demolizione del muro, con la conseguente realizzazione ex novo dello stesso seppur dotato di differenti e idonee caratteristiche tecniche.
La sentenza si conclude con “Della responsabilità solidale di appaltatore e progettista o direttore dei lavori non si dubita: è consolidata affermazione nella giurisprudenza della Corte (da ultimo, Cass. n. 3651 del 2016), quella per cui in tema di responsabilità risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, se l’unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell’obbligo al risarcimento, che le azioni e le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di 13 Corte di Cassazione – copia non ufficiale norme giuridiche diverse”.
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