martedì, Settembre 10, 2024

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: come funzionerà l’offerta economicamente più vantaggiosa.

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Per l’attuazione dell’art. 213, comma 2  del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Nuovo Codice degli Appalti),

l’Autorità ha predisposto un  documento di consultazione (Linee Guida) finalizzato a dare indicazioni operative per il calcolo dell’Offerta economicamente più vantaggiosa.

Ma vediamo i punti principali della guida:

Il Quadro Normativo: l’art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede  le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base del criterio dell’OEPV, mediante il  miglior rapporto qualità/prezzo  oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo, con il  criterio di comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita

A tal proposito la norma, comma 4, dell’art. 95, del Codice degli Appalti prevede che  può – e non deve – «essere utilizzato il criterio del minor prezzo

-per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro con l’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

-per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate;

-per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività

Per tale tipologia di gara ai sensi  del comma 5, dell’art. 95, del Codice degli Appalti, le stazioni appaltanti ne  devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata.

Diversamente ai sensi del comma 3, dell’art. 95, del Codice degli Appalti, si deve fare sempre utilizzo dell’ OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per i seguenti appalti:

-i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica

-i servizi ad alta intensità di manodopera

-i servizi di ingegneria e architettura di importo importo superiore a 40.000 euro

Criteri dell’OEPV:

Il comma 6, dell’art. 95, del Codice degli Appalti prevede che criteri di valutazione dell’OEPV, devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto e la norma ne evidenzia alcuni:

qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni);

possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto;

costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;

-compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;

organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto;

servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;

condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.

Per cui i criteri di aggiudicazione devono essere proporzionati all’oggetto dell’appalto, viene altresì superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione, per cui essi spesso permettono di valutare l’affidabilità dell’offerta, o di valutare meglio il contenuto.

Altro presupposto potrebbe essere valutare  il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi ovvero i costi interni, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione e i costi di smaltimento. Inoltre, le stazioni appaltanti possono indicare dei criteri premiali legati al rating di legalità, all’impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori, a quello sull’ambiente.

La Ponderazione: contempla “pesi” o “punteggi” di ponderazione posti in essere dalla stazione appaltante e la cui somma deve essere pari a 100.

Con il punteggio attribuita a ciascun criterio di valutazione viene indicata la preferenza della stazione appaltante, ed un’importante novità riportata al comma 7 dell’art. 95 permette di azzerare di fatto la componente prezzo, e concorrere esclusivamente sulla qualità e quindi su criteri specifici relativi a tale componente.

La Riparametrazione potrebbe essere un ulteriore elemento di novità, ovvero, qualora accade che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo per un criterio, e quindi si rischia di alterare la proporzione prevista dalla stazione appaltante, per cui con la riparametrazione, da prevedersi nei documenti di gara, a garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo e i singoli elementi che compongono la qualità in modo che, in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio.

Per cui diciamo che operativamente da un punto di vista matematico, quando per un criterio il coefficiente massimo ottenuto dall’offerta migliore per quel criterio non raggiunge il valore 1, la riparametrazione si ottiene dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio.

In alternativa la ponderazione può avvenire mediante “metodo bilineare” secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere ad un ritmo molto limitato. Al fine di evitare il rischio di allineamento delle offerte è necessario che il valore della soglia venga determinato sulla base delle offerte effettivamente pervenute.

Il vantaggio della formula bilineare è quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi.

Gli elementi qualitativi: essi devono avere una valutazione discrezionale da parte dei commissari di gara, e devono essere indicati nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento.

Tali criteri qualitativi devono essere non discriminatori conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese.

Con il criterio del confronto a coppie, il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, comunque rimane la libertà per la stazione appaltante di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa.

Per cui nella prassi si può ricorrere:

-l’attribuzione discrezionale di un punteggio, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;

-il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.

Con l’attribuzione discrezionale di un punteggio, ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta, chiaramente con adeguata motivazione che deve essere collegata ai criteri indicati nel bando di gara, per cui viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Con il confronto a coppie ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 per cui si avrà: 1 – nessuna preferenza; 2 – preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 . preferenza massima.

A tal fine è redatta una tabella su cui sono riportate le varie preferenze nei confronti tra le offferte,  alla fine si sommano i punteggi di ciascun concorrente, con i punteggi attribuiti da ciascun commissario.

Dopo le valutazioni tecniche occorre determinare un dato numerico per ogni offerta, al fine di indicare la migliore offerta e per questo si può utilizzare uno dei seguenti metodi: metodi multicriteri o multiobiettivi c he consistono quali l’aggregativo compensatore, l’electre, il topsis o l’evamix.

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6 COMMENTS

  1. Non e’possibile che il sistema del prezzo piu basso sia stato eliminato…senza colpo ferire

    • Il prezzo più basso può essere utilizzato solo per gare di importo inferiore a 1 milione di euro…oltre solo OEPV.

  2. Si ma l’offerta economicamente se ben redatta con ponderazioni, migliorie etc può dare un risultato più soddisfacente alla Stazione Appaltante in tema di qualità dei lavori, dei tempi ma anche dei costi.

  3. Certo il prezzo più basso, con il calcolo della soglia di anomalia, come prevista dal nuovo codice e variabile come modalità di calcolo è più trasparente della offerta economicamente più vantaggiosa.

  4. Oepv o prezzo più basso…. io preferisco il primo e’ funzionale per le esigenze delle stazioni appaltanti..

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