E’ quanto ribadito dal Consiglio di Stato,in una sentenza del 23.2.2012 confermando quanto previsto dalla Legge 380/2001, che all’articolo quattro afferma che il regolamento indica gli interventi da sottoporre al parere preventivo di tale organo consultivo.
Tale Commissione Edilizia, conferma il Consiglio di Stato, ha competenza in materia di specifiche
valutazioni sul merito tecnico, urbanistico, costruttivo ed architettonico dei progetti, ma non è titolare di alcun potere in ordine alla verifica dell’inesistenza o al venir meno dei presupposti legali
dell’edificazione effettuata o sulla decadenza dei permessi a costruire , per i quali non è chiamata a formulare alcun parere.
Per cui , ne deriva che la dichiarazione di decadenza della concessione di costruzione non richiede l’acquisizione del parere della Commissione edilizia comunale