
Finalmente la cessione dei crediti incagliati si sblocca per i Bonus dell’Edilizia? Con questo obiettivo, è stata pprovata la Legge 11 aprile 2023 , n. 38, che è la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La stessa, è stata pubblicata altresì nella Gazzetta Ufficiale n°85 dell’11.4.2023. Novità molto interessanti per le cessioni dei crediti incagliati, al fine di collocare le stesse, relative ai mesi precedenti alla data del 11.2.2023, data di entrata in vigore del Decreto Legge, (convertito come sopra detto) e che di fatto ha cancellato la suddetta opzione di cessione. Un articolo in particolare, della legge 38/2023, prende in considerazione i crediti incagliati, ovvero il comma 1 -sexies dell’articolo 1, intitolato “Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”. Il suddetto comma, evidenzia che la cessione del credito, può essere trasferita alle banche, e agli intermediari finanziari, iscritti nell’albo, come previsto dall’articolo 106 del testo unico, ma anche a società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo. Tali cessioni dei crediti, riguardano gli interventi, la cui spesa è stata sostenuta fino al 31dicembre 2022. Per questo, è consentito, in tutto o in parte, da parte delle banche, che abbiano esaurito i crediti d’imposta, emettere dei buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d’imposta. In sostanza, la Legge 38/2023, permette in pratica, di cedere i crediti incagliati, come detto, a banche ed intermediari finanziari, i crediti fiscali, ed al contempo, a fronte dell’acquisizione dei crediti dei Bonus dell’Edilizia, emettere per gli stessi, dei Buoni del Tesoro Poliennali. Ricordiamo che questi ultimi, sono dei titoli obbligazionari, che possono essere emessi anche a 10 anni, a tasso fisso, e che fruttano all’investitore, un interesse, pagato con cedole ,e che ad esaurimento dello stesso sia ha il ritorno complessivo dell’investimento effettuato.
Riportiamo di seguito il testo completo del comma 1 sexies:
Articolo 1) comma 1 -sexies . “Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d’imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d’imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d’imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, già utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma»”;
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