sabato, Aprile 18, 2026

BONUS DELL’EDILIZIA: la Soa è un elemento essenziale per il riconoscimento delle detrazioni?

BONUS DELL’EDILIZIA
BONUS DELL’EDILIZIA

A partire dall’1.1.2023, e solo per i contratti dui appalto firmati dopo il 21 maggio 2023, come previsto dalla vigente normativa, scatterà l’obbligo per le imprese appaltatrici impegnate a a realizzare lavori dei Bonus dell’Edilizia, di essere in possesso del requisito di attestazione Soa. Ricordiamo che tale obbligo, è entrato in vigura successivamente all’estensione della norma principale, ed è un obbligo per i seguenti interventi:
Bonus 110% Ristrutturazioni;
Bonus Ristrutturazioni 50%;
Ecobonus;
Sismabonus;
Bonus Barriere Architettoniche 75%.
Vediamo in particolare le prossime scadenze:
• Dall’1.1.2023 e fino al 30.6.2023 – è prevista che le imprese, siano esse, imprese appaltatrice o imprese subappaltatrici, siano in possesso di attestazione Soa, per poter eseguire lavori superiori ai 516.000 euro. Il periodo suddetto, è transitorio, per cui, in alternativa all’attestazione è valido il contratto stipulato con società di attestazione al fine di otternere la suddetta attestazione Soa.
• Dal 30.6.2023 è previsto il solo possesso dell’attestazione, vista la fine del periodo transitorio, sia per le imprese appaltatrice o imprese subappaltatrici, per cui a partire dall’1.7.2023, alle imprese non in possesso dell’attestazione Soa, saranno negate le detrazioni per i Bonus dell’Edilzia.
Analizzando però la norma, ad oggi non è chiaro sapere se, la norma vada applicata in modo totale, poiché la stessa rimanda al Codice degli Appalti, (decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), per si applicherebbe in modo sostanziale il meccanismo delle 52 categorie Soa, così come nei lavori pubblici, o diversamente basti avere un’iscrizione Soa per poter avere i benefici di legge. Se si propende per la prima ipotesi, si sposerebbe l’ipotesi che negli interventi dei Bonus dell’Edilizia, le imprese in possesso delle categorie Soa per la realizzazione di immobili OG1, non possanno effetture lavorazioni specialistiche tipo la categoria OG11 ed assemilabile e ne che un’impresa che abbia un’ attestazione nella categoria OS1, movimenti di terra, non possa eseguire lavorazione di edifici per civile abitazioni.

Ricordiamo che la stessa norma, è stata introdotto dal Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, convertito in Legge 20 maggio 2022, n. 51 intitolato “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.”. In particolare l’articolo 10 bis intitolato “Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Riportiamo, di seguito, Il comma 10 bis suddetto:
1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e’ affidata:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa
subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  1. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e’ affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
  2. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 e’ condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’impresa esecutrice.
  3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche’ ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.)

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