sabato, Settembre 5, 2026

GESTIONE APPALTI: la proroga tecnica e la  proroga contrattuale

la proroga tecnica e la  proroga contrattuale

La differenza tra la proroga tecnica e la proroga contrattuale? E’ quanto emerso da un quesito posto al Servizio Supporto Giuridico del Mit, relativamente al comma 11 dell’articolo 120 del decreto legislativo n. 36/2023 inerente appunto la “Proroga Tecnica“. In particolare il quesito evidenziava se nel redigere la documentazione di gara, inserita la possibilità di effettuare la proroga tecnica ai sensi del suddetto comma, è anche necessario stabilire un limite massimo della stessa, e se sia necessario stabilire un limite massimo l’importo della proroga tecnica deve essere considerato ai fini della determinazione del valore dell’appalto.
Ricordiamo che, il comma 11 dell’articolo 120 del decreto legislativo n. 36/2023 prevede che “In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.”
Il Servizio Supporto Giuridico del Mit, con risposta n° 3014 del 30.1.2025, ha evidenziato quanto segue:

  1. l’opzione di proroga” di cui comma 11 dell’articolo 120 del decreto legislativo n. 36/2023, e, solo se prevista, determina mera estensione della scadenza del contratto
  2. la proroga tecnica è ipotizzabile solo in via del tutto eccezionale ed è configurabile solo per esigenze di continuità dell’azione amministrativa, qualora, per ragioni obiettivamente non dipendenti dal l’Amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare provvisoriamente il servizio nelle more del reperiment o di un nuovo contraente
  3. è consentita per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura qualo ra l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazione di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nell’ipotesi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara sia idonea a deter minare un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
  4. Tali evenienze obbligano l’appaltatore ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto
  5. la prima domanda è negativa in quanto nei documenti di gara non va prevista la proroga tecnica e cosi anche la seconda.

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