
Ma quali sono i requisiti dei contratti di avvalimento? La delibera numero 259 del 23.6.2025 dell’Anac riguarda in particolare il parere dato dalla stessa Autorità ad un concorrente che a seguito di una procedura di affidamento si era classificato in seconda posizione, nella graduatoria della gara, e contestava così l’aggiudicazione della gara disposta dalla stazione appaltante a favore del primo classificato. In particolare, l’istante afferma che l’aggiudicatario sarebbe privo dei requisiti di qualificazione in quanto, il requisito di qualificazione, nella categoria SOA OG8 classifica III, privo dell’indicazione specifica dei mezzi e delle attrezzature oggetto di prestito, sarebbe nullo. Inoltre, rilevava come il contratto di avvalimento premiale, stipulato con la medesima ausiliaria, la “Certificazione di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001/2015”, alla quale il disciplinare assegnava 2 punti, le “Certificazioni di sistema di gestione per la salute e la sicurezza”, a cui erano attribuiti ulteriori 2 punti. in quanto il contratto di avvalimento sarebbe privo dell’indicazione delle risorse umane e strumentali in base alle quali l’ausiliaria otteneva le predette certificazioni di qualità. Inoltre il proponente il parere, evidenziava come il concorrente aveva altresì omesso di effettuare la verifica di congruità del costo della manodopera ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023, nonostante l’aggiudicataria abbia dichiarato un costo inferiore a quello indicato nel bando di gara. A questo l’Anac, evidenziava invece, che il contratto di avvalimento necessario ai fini della partecipazione, non risulta generico e l’oggetto del contratto, in particolare, non risulta indeterminato o indeterminabile, in quanto emerge che l’ausiliaria poneva a disposizione, oltre alla propria attestazione SOA, le proprie risorse, in particolare la propria direzione tecnica, un numero specifico di operai, anche qualificati, oltre a mezzi e attrezzature, di cui manca effettivamente l’elenco dettagliato. Inoltre, il contratto stabiliva espressamente che «l’impresa ausiliata è autorizzata a utilizzare i requisiti di capacità organizzativa e tecnico economica dell’impresa ausiliaria», e specificava che l’impresa ausiliaria mette a disposizione tutte le risorse necessarie, comprese quelle economiche, per tutta la durata dell’appalto. Poi per quanto riguarda le certificazioni di qualità, per il concorrente aggudicatario, era conseguenza della messa a adisposizione della propria attestazione SOA e che, di regola, è l’attestazione SOA a dare conto dell’esistenza delle certificazioni di qualità. Per cui, l’Anac, evidenziava come i contratti di avvalimento appaiono coerenti con la disposizione di cui all’art. l’art. 104 del d.lgs. 36/2023, che commina la nullità laddove il contratto di avvalimento non sia concluso in forma scritta e con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Per questoo la stessa Anac, dichiarava che l’operato della stazione appaltante è conforme alla normativa di settore, in quanto l’oggetto dei contratti di avvalimento non risulta indeterminato o indeterminabile e appare coerente con l’articolo 104 del d.lgs. 36/2023.
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