
Con deliberazione e parere di precontenzioso n° 319 del 30.7.2025 ha posto l’attenzione sull’articolo 108 del Decreto Legislativo 36/2023 , sui requisiti di esecuzione e criteri di valutazione dell’offerta tecnica. In particolare in una gara di appalto nell’articolo 18 del disciplinare di gara si richiede fin dalla data di pubblicazione del bando, la proprietà delle attrezzature e dei mezzi operativi e che il personale specializzato, sempre a tale data, risulti già assunto In particolare per i criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella Tabella A vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto”. Nella richiamata tabella A recante “punteggi tabellari: Vediamo quali sono: “A1 – ATTREZZATURE E MEZZI IMPIEGATI (max 24 punti) Disponibilità dei mezzi operativi esclusivamente di proprietà dell’operatore economico a disposizione dell’appalto e immediatamente impiegabili entro le 6 ore dalla richiesta da parte della committenza, senza necessità di noleggio o altre dilazioni, garantendo il pronto intervento e contribuendo a un flusso di lavoro costante e privo di interruzioni … Tali requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando” ed inoltre “ A2 – PERSONALE IMPIEGATO – OPERAI (max 21 punti) DESCRIZIONE Numero di operai con anni di servizio continuativo, minimo sei anni, presso l’operatore economico, con particolare attenzione alla stabilità del personale operativo di lunga data, quale indice di continuità della forza lavoro. Gli operai indicati saranno dedicati all’appalto”, precisando infine che per tutti gli operai sopra indicati “Nota per la valutazione: Il personale deve risultare già formalmente assunto e in possesso del requisito richiesto antecedentemente alla pubblicazione del bando e dovrà essere garantito per tutta la durata dell’appalto. I criteri in esame rientrano nella categoria dei requisiti di esecuzione, a cui viene attribuita anche una rilevanza nella selezione qualitativa dell’offerta venendo fatti rientrare tra i c.d. criteri premiali definiti dalla lex specialis “i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell’offerta, a volte essenziali, più spesso idonei all’attribuzione di un punteggio premiale” . Un offerente è tenuto, per essere ammesso a partecipare a una procedura d’appalto, a dimostrare di soddisfare, al momento della presentazione della sua offerta, i criteri di selezione qualitativa . Egli può, invece, attendere che gli venga aggiudicato l’appalto per fornire la prova che soddisfa le condizioni di esecuzione dell’appalto. Inoltre, il fatto di obbligare gli offerenti a soddisfare tutte le condizioni di esecuzione dell’appalto sin dalla presentazione della loro offerta costituisce un requisito eccessivo che, di conseguenza, rischia di dissuadere tali operatori dal partecipare alle procedure di aggiudicazione.In tal modo, viola i principi di proporzionalità e di trasparenza garantiti dall’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva. Ciò premesso, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 70 della direttiva 2014/24, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che osta a che un’offerta sia respinta per il solo motivo che l’offerente non fornisce, al momento della presentazione della sua offerta, la prova che esso soddisfa una condizione di esecuzione dell’appalto in questione.” (CGUE – C-295/2020, sent. 8.7.2021) L’ Autorità ha avuto modo di precisare che « È consentito all’Amministrazione tradurre una modalità esecutiva del contratto in un criterio di valutazione delle offerte, a condizione che l’attribuzione del punteggio non venga subordinata alla dimostrazione, già in fase di gara, del possesso o della disponibilità di tutti i mezzi e le risorse per l’esecuzione delle prestazioni programmate» (cfr. ANAC – delibera n. 117 del 26.3.2025); Per cui si ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che l’operato della Stazione appaltante nella determinazione dei requisiti premiali di cui all’articolo 18 della lex specialis di gara e nei limiti di quanto dedotto, non sia conforme alla disciplina riferimento. Pertanto l’Anac Invita la stazione appaltante ad eliminare dalla lex specialis gli anzidetti requisiti, formulando la richiesta in questione come mero impegno di dotarsi delle attrezzature e del personale necessari all’esecuzione del contratto, fatta salva in ogni caso la verifica degli stessi nella fase successiva all’aggiudicazione e antecedente alla stipula del contratto e fermo restando che in caso di inattuazione, nel corso dell’esecuzione del contratto, ciò rileverà come inadempimento e causa di risoluzione.
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