
Da un quesito posto al Servizio Supporto Giuridico è stato posta l’attenzione sulla garanzia definitiva, la stessa nell’importo del 5% prevista dall’articolo 53 del Codice degli Appalti, per le procedure s ottosoglia, può essere sostituita con l’applicazione della ritenuta del 10% sui SAL, come previsto dal comma4 dell’articolo 117 del Codice degli Appalti. Il Servizio Supporto Giuridico con codice identificativo 3516 del 3.6.2025 ha chiarito che l’articolo 53 del Decreto Legislativo 36/2023 disciplina la garanzia definitiva per le procedure sottosoglia, mentre l’articolo 117 riguarda i contratti sopra soglia. In base al comma 4 dell’articolo 48, del Decreto Legislativo 36/2023 ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”. Per cui, alle gare di appalto ed ai contratti sottosoglia europea si applicano, in primis, le regole previste dagli artt. 48-55 Decreto Legislativo 36/2023 e, per le sole parti ivi non regolate, la disciplina ordinaria (prevista per gli appalti soprasoglia) del C odice dei contratti pubblici, diversamente, l’integrale disciplina sulle garanzie negli appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie è normata dall’art. 53 del Decreto Legislativo 36/2023.
Riportiamo di seguito il testo dell’articolo 53
Art. 53. (Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive)
- Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
- Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l’uno per cento dell’importo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento.
- La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all’articolo 106.
- In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale.
4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2.
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