La patente a punti, ricordiamo che, ai fini della gestione della Sicurezza Cantiere, ad oggi è regolata dal Decreto Legge 3.3.2024 n°19 denominato “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e dal testo della conversione in legge dello stesso, e diventerà obbligatoria a partire dall’1.10.2024. In modo sostanziale, sono introdotti ulteriori novità per il funzionamento di questo istituto, in fase di conversione in legge, e dovrebbe aiutare a contenere gli infortuni nei cantieri temporanei e mobili. Ma quali sono gli infortuni che tolgono punti alla patente per le Imprese? Vediamo, le omissioni che comportano la penalità in punti, e per ognuna di esse accertate, la relativa decurtazione dei crediti previsti all’articolo 27.
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5 punti;
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3 punti;
Omessi formazione e addestramento: 2 punti;
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3 punti;
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3 punti;
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2 punti;
Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3 punti;
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2 punti;
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti;
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti;
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2 punti;
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2 punti;
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto:1 punto;
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3 punti;
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3 punti;
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3 punti;
Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2 punti;
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2 punti;
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3 punti;
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1 punto;
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decretolegge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1 punto;
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decretolegge22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2 punti;
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3 punti;
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1 punto;
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5 punti;
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8 punti;
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15 punti;
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20 punti;
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10 punti.
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