domenica, Dicembre 3, 2023

SPECIALE BONUS DELL'EDILIZIA

BONUS 110% – 90% RISTRUTTURAZIONI: per le unifamiliari l’ultimazione lavori viene ulteriormente prorogata

BONUS 110% - 90% RISTRUTTURAZIONI

Ancora novità in tema di Bonus 110%-90% Ristrutturazioni. E’ quanto emerge dal Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104 che ha introdotto alcune novità sostanziali. Infatti, l’articolo 24 ( Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica) del suddetto Decreto Legge, modifica in sostanza il comma 8-bis, secondo periodo dell’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Per questo l’ultimazione dei lavori degli immobili unifamiliari, prevista obbligatoriamente al 30 settembre 2023, viene prorogata al 31 dicembre 2023. Ricordiamo che in questo caso rimane fisso il presupposto che al 30 settembre 2022, l’avanzamento lavori sia pari al 30% dei lavori previsti nell’intero progetto. In questo computo di avanzamento del 30% possono rientrare anche i lavori trainati o non soggetti a deducibilità fiscale. Altra novità è stata introdotta dall’articolo 25 (Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), nel quale sono stati introdotti nuovi obblighi per il Bonus 110%-90% Ristrutturazioni ed i Bonus dell’Edilizia in generale. In particolare è stato introdotto che qualora detti Bonus dell’Edilizia di cui al comma 1,lettere a) e b), all’articolo 121, comma 1,lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, siano inutilizzati, l’ultimo cessionario e’ tenuto a darne comunicare all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal termine in cui si è venuti a conoscenza del fatto . Tale novità, viene introdotta a partire dall’ 1 dicembre2023, e va effettuata la comunicazione suddetta entro il 2 gennaio 2024. La norma su questo ha anche posto una sanzione amministrativa pari a 100 euro sulla mancata comunicazione. Come avverrà la comunicazione? E’ previsto un provvedimento del Direttore, per le relative modalità di comunicazione.

Di seguito riportiamo il testo degli articoli 24 e 25 del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104

Art. 24 Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica

  1. All’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 settembre 2023»sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Art. 25 Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

  1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1,lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, l’ultimo cessionario e’ tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilita’ del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilita’ del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre2023, la comunicazione e’ effettuata entro il 2 gennaio 2024.
  2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro. 3. La comunicazione di cui al comma 1 e’ effettuata con le modalita’ stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

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