Da una risposta ad una interrogazione parlamentare, alcuni chiarimenti sugli interventi di riqualificazione energetica sul Bonus 110% – 90% Ristrutturazioni. Infatti il quesito posto riguarda gli interventi trainati, i quali, come riportato all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, i quali possono godere degli stessi benefici dei lavori trainanti se eseguiti contestualmente a questi ultimi. In particolare il quesito, riguarda cosa si intenda per inizio e fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, ovvero se quella redatta a firma di tecnico abilitato ed iscritto all’ordine/collegio competente in materia. La risposta intervenuta da parte dell’Agenzia delle Entrate, precisa che, come previsto dalla circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, per usufruire della detrazione fiscale per i lavori trainati, gli stessi devono essere realizzati nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Ebbene, a tal proposito chiarisce che la data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.
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