sabato, Settembre 5, 2026

SPECIALE BONUS DELL'EDILIZIA

BONUS 110% – 90% RISTRUTTURAZIONI: la mancata asseverazione del tecnico fa perdere la detrazione?

L’Agenzia delle Entrate mediante un risposta ad un quesito sul Bonus 110% – 90% Ristrutturazioni , numerato come interpello n° 406 del 31.7.2023, si è espressa sulla omessa e ritardata redazione dell’asseverazione sul Portale dell’Enea. In particolare il quesito riguardava un’asseverazione non presentata in tempo utile dal tecnico abilitato, riguardante lavori dell’anno 2022 e da formalizzarsi entro il 31.3.2023, come previsto dalla vigente normativa e per questo se fosse possibile poter usufruire dell’istituto della Remissione in bonis come previsto dall’articolo 2 del decreto Legge 16/2012 e della Circolare n° 17/E del 26.6.2023. L’Agenzia delle Entrate attraverso l’interpello n° 406 del 31.7.2023, ha precisato che, come previsto dalla normativa suddetta, l’istituto del della Remissione in bonis, riguarda gli inadempimenti comunicativi comunicativi formali, mentre l’asseverazione da prodursi da parte del tecnico abilitato rappresenta un documento sostanziale per l’accesso al Bonus 110% – 90% Ristrutturazioni e quindi non un mero adempimento formale.

Di seguito riportiamo il contenuto dell’articolo 2 del decreto Legge 16/2012 riguardante la semplificazione in materia tributaria:


Articolo 2 Comunicazioni e adempimenti formali

  1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e’ preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita’ amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
    a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
    b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
    c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

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