sabato, Aprile 18, 2026

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BONUS DELL’EDILIZIA: ancora 8 modifiche per la cessione del credito e lo sconto in fattura?

BONUS DELL’EDILIZIA
BONUS DELL’EDILIZIA

Dopo il Decreto Legge n°11 del 16.1.2023 che ha ridimensionato notevolmente l’istituto del Superbonus e dei Bonus dell’Edilizia la Commissione Finanze della Camera sta lavorando ad una serie di correttivi che possano favorire ancora di sfruttare seppur in modo parziale dei Bonus ssuddetti. Ad oggi ci sono sostanzialmente otto le modifiche che andrebbero ad integrare il suddetto decreto legge:

  1. Per le attività libere nelle quale non esiste alcun titolo edilizio, e quindi per gli interventi tipo sostituzione degli infissi o sostituzione della caldaia potranno continuare a godere della cessione dei crediti, pur rimandendo il limite della data del 16.1.2023, sarà data la possibilità di dimostrare che a detta data sia stata stipulato ubn accordo con il fornitore, ovvero un primo pagamento alla suddetta data o anche una sola autocertificazione del committente e del fornitore;
  2. Semplificazione per le perizie varianti, che si rendono necessarie dopo il 16.1.2023 per titoli edilizi presentati in data antecedente a tale data. Le stesse dovrebbero essere eseguite senza poter usufruire della cessione del credito ed addirittura dovrebbero essere riapprovatea dall’assemblea condominiale. Ebbene per questo invece se il titolo edilizio è antecedente al 16.1.2023 lo stesso potrà essere variato secondo le necessità intervenute e si potrà godere della cessione del credito e dello sconto in fattura.
  3. Salvataggio della cessione del credito per il Bonus Barriere Architettoniche del 75%, ancora valido anche per i lavori iniziati dopo il 16.1.2023;
  4. Sal facoltativi per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Infatti non è detto che i sal siano redatti insieme alla liquidazione del lavoro. Facendo così si permetterà di usufruire dello ella cessione del credito e dello sconto in fattura, indipendentemente dall’emissione del sal ma contestualmente ai pagamenti.
  5. Le imprese impegnate nei Bonus dell’Edilizia, devono possedere l’attestazione SOA per i lavori di importo pari o superiore ai 516.000 Euro. Per cui per tale importo contrattuale si applica la norma, diversamente per eventuali subcontratti di importo inferiore non c’è bisogno dell’attestazione Soa;
  6. Liberato il visto di conformità, la quale parcella non dovrà essere più asseverata dal tecnico che assevera l’intervento. Infatti detta asseverazione è antecedente al visto di conformità che è l’ultimo atto della procedura e per il quale il tecnico in fase di asseverazione non ha contezza dei costi del visto di conformità;
  7. Cessione del credito e dello sconto in fattura ancora valido per gli interventi di sismabonus nelle aree del cratere dei terremoti di l’Aquila e dell’Umbria;
  8. Superare il preliminare della compravendita di case acquistate da imprese, infatti lo stesso doveva essere registrato in data antecedente al 16.1.2023. Per godere della cessione del credito, in questo caso, basterà che il titolo abitativo, richiesto dal costruttore, sia antecedente a tale data, e lo stesso è valido anche per i box pertinenziali.

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