L’Autorità Anticorruzione (Anac) mediante il Comunicato del Presidente del 17.1.2023, ha inteso chiarire alcuni aspetti concernenti le White List. Le stesse, ricordiamo, sono liste di Operatori Economici istituite presso le Prefetture territorialmente competenti e che garantiscono la liceità degli stessi operatori in tema di infiltrazione mafiosa. In particolare, tale necessità si paventa in quei bandi di gara e nelle relative gare di appalto, in cui potrebbero essere tentativi di infiltrazione mafiosa e per i quali lo stesso bando di gara, tra i requisiti dell’Appaltatore.
I lavori o servizi, a forte rischio di infiltrazioni mafiose, sono individuabili dal comma 53 dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e quindi vincolabili dal possesso del requisito di iscrizione alla white list sono i seguenti:
• estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
• confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
• noli a freddo di macchinari;
• fornitura di ferro lavorato;
• noli a caldo;
• autotrasporti per conto di terzi;
• guardianìa dei cantieri;
• servizi funerari e cimiteriali
• ristorazione, gestione delle mense e catering;
• servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
In questi casi, come previsto dalla vigente normativa ( articoli 2 e 7 del DPCM del 18 aprile 2013, come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016) la stipula dei contratti di affidamento è subordinato all’iscrizione del contraente alle white list, che diventa la verifica antimafia prevista per tutti i contratti pubblici.
Da questo, deriva, un importante obbligo per i lavori o servizi di cui al comma 53 dell’articolo 1 legge n. 190 del 2012 per le parti ovvero:
• La Stazione Appaltante deve riportare nei relativi bandi di gara la necessità che gli operatori economici abbiano il requisito dell’iscrizione alle white List, e verificare durante l’epletamento della gara stessa il possesso del requisito
• Il concorrente, deve chiedere l’scrizione nelle white List della Prefetture territorialmente competente.
A tal proposito, l’Anac rileva che il requisito di iscrizione alle white list può essere richiesto soltanto per detti tipologie di lavori o servizi, e che il requsito deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara, e il non possesso prevede l’esclusione dalla procedura di gara. Il possesso dell’iscrizione nelle white list, deve essere posseduto dal concorrente, e se trattasi di un’Associazione Temporanea di Imprese di tipo orizzontale, deve essere posseduta da tutti i componenti della stessa. Diversamente, nelle Associazione Temporanea di Imprese di tipo verticali o nei subappalti, deve essere in possesso del requisito della white list solo il soggetto che eseguirà i lavori o servizi indicati nel comma 53 dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sopra evidenziati.
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