sabato, Aprile 18, 2026

GARE DI APPALTO: l’inversione procedimentale è possibile per velocizzare la procedura di gara.

GARE DI APPALTO
GARE DI APPALTO

Il comma 8 dell’articolo 133, del Decreto Legislativo 18.4.2016 n° 50 e smi prevede la possibilità, nelle procedure aperte, la possibilità di verificare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa e dell’idoneità dei concorrenti. Tale procedura, detta anche “inversione procedimentale”, prevede che tale facoltà sia evidenziata da parte della Stazione Appaltante già in fase di gara, inserendo la stessa nel bando di gara della procedura di gara. L’inversione procedimentale, è stata altresì oggetto di una delibera dell’Anac, n. 588 del 13 dicembre 2022, a seguito di una richiesta di parere, sull’applicazione della stessa nei settori ordinari. La stessa procedura nelle gare di appalto, riguarda in modo esclusivo la sola idoneità dei concorrenti, inerenti in particolare il possesso dei requisiti generali e speciali, dichiarati nell’ambito del DGUE. Tra detti requisiti, non rientrano i requisiti di partecipazione, tipo:
• Il PASSOE;
• L’identità e la composizione dei concorrenti;
• Il pagamento del contributo all’Autorità per la partecipazione alla procedura di gara.
• La presenza della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n° 50 e smi
Per questi quattro requisiti, non è possibile procedere mediante “l’inversione procedimentale”, per cui per detti quattro requisiti, vanno verificati in modo preliminare all’apertura delle offerte economiche. Infatti logica vuole, che detti requisiti servano ad abbinare il PASSOE ai relativi concorrenti, a verificare se ci possano essere più offerte imputabili allo stesso centro decisionale, ovvero la verifica di consorzi e consorziati che partecipino contemporaneamente alla procedura di gara, o che non siano stati pagati gli oneri di partecipazione alla gara a favore dell’Anac. Tutti elementi fondamentali, e propedeutici all’apertura delle offerte.
L’Anac nella delibera, n. 588 del 13 dicembre 2022 ha evidenziato due concetti fondamentali:

  1. il ricorso all’inversione procedimentale deve essere limitato solo se è utile a velocizzare le operazioni di gara;
  2. il ricorso all’inversione procedimentale è valido solo fino al 30.6.2023, per i settori ordinari.

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