giovedì, Ottobre 10, 2024

IMPRESE APPALTATRICI: quando l’Appaltatore può richiedere un subappalto di una lavorazione?

 

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Vediamo quali sono questi i limiti ai subappalti, in termini di requisiti ed importi subappaltabili.

Ricordiamo che, in fase di gara, sul bando e disciplinare, sono riportate le categorie riguardanti i lavori oggetto dell’appalto, esse si dividono in categorie prevalenti e in categorie scorporabili.

Per  categoria prevalente, s’intende la categoria di maggiore importo e come impone l’articolo 170 del Dpr 207/2010, il subappalto richiesto per tale categoria non può superare un importo massimo pari al 30% dell’importo contrattuale.

Allo stesso modo della categoria prevalente, vanno trattate le categorie così dette a notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica.

Queste categorie, definite anche superspecialistiche, sono quelle che vengono individuate perchè di importi pari o superiori al 15% dell’importo dell’appalto.

Per la loro complessità, tali categorie, in fase di gara, prevedono la qualificazione obbligatoria dell’Appaltatore, ovvero la partecipazione in  Associazione Temporanea d’Impresa con altri concorrenti , nel momento in cui la qualificazione non è in suo possesso.

Bene,  anche per tali categorie superspecialistiche, vige la regola della subappaltabilità del 30% dei lavori previsti in contratto.

Vediamo ora quali sono invece, i requisiti e  le condizioni  che necessitano affinchè possa essere richiesta dall’Appaltatore il subappalto di alcune lavorazioni.

In particolare occorre che l’Appaltatore:

  • in fase di gara, abbia fatto esplicita richiesta di poter subappaltare alcune lavorazioni e ne abbia indicato le relative categorie;
  • se i lavori da subappaltare riguardano una perizia di variante, all’atto dell’affidamento di tali lavorazioni ne abbia fatto esplicita delle categorie da subappaltare;
  •  abbia depositato il contratto inerenti tali lavorazioni presso la Stazione Appaltante;
  • all’atto della consegna dei documenti inerenti il subappalto, questi risultino

completi anche con la certificazione redatta dal subappaltatore in merito al possesso dei requisiti;

  •  non ci siano, nei confronti del Subappaltatore, cause ostative relativamente alle vigenti normative antimafia;

Per cui i limiti normativi all’istituto del subappalto, sono quelli previsti dalle norme e che impongono degli importi di lavoro limitati, per alcune categorie di lavoro, ed il possesso dei requisiti posseduti dall’Appaltatore e dal Subappaltatore che condizionano l’ottenimento della relativa autorizzazione.

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