
Ebbene si. E’ quanto previsto della legge 23 dicembre 2021, n. 238 riguardante le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019- 2020”che ha operato una serie di modifiche al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50. Infatti il comma 1 di detto articolo, va ad apportare una sostanziale modifica al tema dei subappalti e subcontratti per servizi di progettazione, modificando ed inserendo un terzo periodo del comma 8 dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50. Tale detto periodo, prevede che, il progettista può affidare subcontratti per consulenza nei campi di efficientamento energetico, nel settore dell’ambiente e dell’acustica, ed inerenti settori non compresi nell’ambito dei servizi di ingegneria ed architettura. Per dette attività, rimane comunque responsabile lo stesso progettista. Ricordiamo altresì che per i servizi di ingegneria e architettura, sono altresì subappaltabili i servizi di: indagini geologiche, indagini sismiche, indagini geotermiche, nonché per rilievi, picchettamenti, misurazioni la redazione dei grafici progettuali e la predisposizione degli elaborati specialistici.
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