Le tolleranze costruttive in edilizia, sono stato oggetto di normazione da parte della legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha approvato e parzialmente modificato il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, detto anche Decreto Semplificazione.
In particolare sono state approvate, nell’articolo 10 del comma 7 lett p) alcuni limiti per le tolleranze costruttive in edilizia.
Ricordiamo che le tolleranze costruttive in edilizia, riguardano il mancato rispetto in fase esecutiva e costruttiva, della cubatura, della superficie coperta ovvero dei dei distacchi o delle altezze delle costruzioni edilizie.
La suddetta legge specifica che, non costituiscono violazione edilizia, le tolleranze costruttive in edilizia che rientrano nelle violazioni edilizie, solo se, sono contenute nel imite del 2 per cento delle misure previste già nel titolo abilitativo rilasciato. Per gli immobili vincolati, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,sono ritenute tolleranze in fase di esecuzione, le irregolarità geometriche o delle finiture di bassa entità ovvero il posizionamento di impianti, che non comportino violazione sulle norme di agibilità dell’immobile o per quanto riguarda la regolamentazione urbanistica esistente nel relativo Comune.
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