Il certificato di agibilità attesta che le buone condizioni di sicurezza, di igiene salubrità e risparmio energetico, siano rispettate negli edifici.
Esso è rilasciato dal Comune, ed un atto rilasciato successivamente all’esecuzione di lavori effettuati attraverso il rilascio di un permesso a costruire.
Uno dei presupposti per il rilascio del certificato è non solo la richiesta dello stesso da parte del privato cittadino, ma anche la certificazione asseverata, a cura di un tecnico abilitato che dichiari, esplicitamente che i lavori di cui al permesso a costruire siano stati eseguiti in conformità allo stesso.
Sono indispensabili, inoltre, tutte le considerazioni sulle volumetrie realizzate, conformi al permesso a costruire e della rispondenza dell’immobile ai vincoli urbanisticie paesaggistici in essere.
Per cui, diventa difficile il rilascio del certificato di agibilità da parte delle amministrazioni comunali, qualora non siano riscontrati i presupposti di cui al permesso a costruire e loe cui variazioni, in fase esecutiva, ne compromettano la conformità urbanistica e paesaggistica, ovvero la palese violazione degli indici volumetrici assentiti mediante il permesso a costruire.
Pertanto, la violazione urbanistica e paesaggistica, può causare il diniego del rilascio del certificato di agibiltà di un immobile che per questo potrebbe essere dichiarato non conforme alle norme in essere in materia di igiene.
In mancanza di certificato di agibilità, è fatto divieto di abitare l’immobile, questo potrebbe indurre anche sequestro dell’immobile stesso da parte di un giudice penale, visto l’abuso perpetrato sullo stesso.