
Per la rubrica le Riserve dell’Impresa, ovvero le richieste supplementari fatte negli appalti in cui si verificano fatti o eventi non prevedibili vediamo come si calcola la lesione dell’utile? Nell’ambito degli appalti, li dove sono necessarie sospensioni dei lavori, che esulano dalle motivazioni previste dall’articolo 106 del D Lgs 36/2023 e quindi per motivazioni imputabili a cause divers e dall’appaltatore, quest’ultimo può richiedere l’indennizo della lesione dell’utile dell’impresa, che è costretta a fermare i lavori, con costi che vanno dalla lesione dell’utile, ai costi conseguenti al mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte, nonché a maggiori oneri per spese generali infruttifere. In questo approfondimento andiamo a calcolare la lesione dell’utile dell’appaltatore. Per fare un esempio numerico abbiamo bisogno dei seguenti elementi:
- importo contrattuale
- tempo contrattuale
- giorni sospensione
- interesse legale di mora
con tali elementi possiamo a calcolare: - utile totale
- importo utile giornaliero
- utile sul periodo di mancata produzione
- interesse di mora giornaliero
- Importo dovuto per lesione dell’utile
Per cui ponendo:
- importo contrattuale Euro 5.000.000
- tempo contrattuale 720 gg
- giorni sospensione 60 gg
- interesse legale di mora 12,5%
L’esempio di calcolo è il seguente:
- Euro 5.000.000 (importo contrattuale)/ 1,10 = Euro 4.545.454,55 (AA);
- Euro 4.545.454,55 (AA) x 0,10 = Euro 454.545,455 (BB utile totale);
- Euro 454.545,455 (BB /720 gg tempo contrattuale = 631,31 (CC importo utile giornaliero);
- 631,31 (CC) x 110 gg (n° giorni sospensione) = 37.878,79 (DD) (utile sul periodo di mancata produzione);
- 37.878,79/365 (DD/365) x 12,50% (interesse legale di mora ex D.Lgs. 231/02) = Euro 12,97 (EE interesse di mora giornaliero);
- Euro 12,97 (EE) x 60 (n° giorni sospensione) = Euro 778,33 (Importo dovuto per lesione dell’utile).
La formula è:
- importo contrattuale / 1,10 = A;
- A x 0,10 = B (utile totale);
- B / tempo contrattuale = C (importo utile giornaliero);
- C x n° giorni sospensione = D (utile sul periodo di mancata produzione);
- (D /365) x interesse legale di mora ex D.Lgs. 231/02 = E (interesse di mora giornaliero);
- E x n° giorni sospensione = (Importo dovuto per lesione dell’utile).
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